Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46574 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46574 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MILENKOVIC CRISTIAN N. IL 01/04/1989
avverso la sentenza n. 904/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 17/07/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di Brescia confermava la sentenza del giudice di
primo grado che aveva ritenuto l’imputato responsabile per il reato di furto aggravato
in abitazione;
deducendo la mancanza di motivazione riguardo alla mancata esclusione della
recidiva contestata e al diniego delle attenuanti generiche;
-Ritenuto che i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, posto che i
giudici di merito hanno congruamente motivato sul punto, rilevando che
l’ammissione di responsabilità da parte dell’imputato non poteva essere valutata ai
fini che interessano, perché imposta dall’arresto in flagranza;
-Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.;
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17/7/2013
Il Céz; sigliere Est.
Il Pres
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione,