Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46574 del 17/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 46574 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILENKOVIC CRISTIAN N. IL 01/04/1989
avverso la sentenza n. 904/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 17/07/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte d’Appello di Brescia confermava la sentenza del giudice di
primo grado che aveva ritenuto l’imputato responsabile per il reato di furto aggravato
in abitazione;

deducendo la mancanza di motivazione riguardo alla mancata esclusione della
recidiva contestata e al diniego delle attenuanti generiche;
-Ritenuto che i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, posto che i
giudici di merito hanno congruamente motivato sul punto, rilevando che
l’ammissione di responsabilità da parte dell’imputato non poteva essere valutata ai
fini che interessano, perché imposta dall’arresto in flagranza;
-Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17/7/2013
Il Céz; sigliere Est.

Il Pres

-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA