Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46572 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46572 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELIGIA MATTIA N. IL 09/05/1982
avverso la sentenza n. 2430/2011 TRIBUNALE di CAGLIARI, del
27/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Data Udienza: 17/07/2013
Motivi della decisione
Deligia Mattia, a mezzo del difensore, ha proposto appello avverso la
sentenza del Tribunale di Cagliari in data 27.04.2012, con la qualeèstata affermata
la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui all’art. 116, comma
13, cod strada, con condanna alla pena di € 4.500,00 di ammenda. Il deducente si
duole della enti della pena inflitta.
L’impugnazione che occupa, da qualificarsi come ricorso per cassazione,
Si osserva, al riguardo, con rilievo di ordine dirimente, che l’atto di appello
che occupa venne sottoscritto dall’Avv. Riccardo Floris, del foro di Cagliari,
difensore che non risulta iscritto nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori. Ed
invero, questa Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per
cassazione nel caso in cui l’impugnazione sia stata originariamente proposta come
appello da un difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione ed il
gravame sia stato correttamente qualificato come ricorso (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 38293 del 16/09/2004, dep. 28/09/2004, Rv. 229737).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 300,00 a favore
della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 17 luglio 2013.
avendo ad oggetto sentenza inappellabile,è inammissibile.