Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46571 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46571 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEGGAR ISMAIL N. IL 05/07/1984
avverso la sentenza n. 675/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
21/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 17/07/2013

Motivi della decisione
Beggar Ismail ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Venezia in data 21.06.2012, con la quale, in parziale riforma
della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Verona il 22.11.2011, in ordine al
delitto di furto aggravato, è stata ridotta la pena originariamente inflitta nei
confronti dell’esponente. La parte, del tutto genericamente, deduce violazione di
legge e vizio motivazionale assumendo che la sentenza impugnata non abbia

pen.
Il ricorso è inammissibile, per genericità.
Si osserva, al riguardo, che il ricorrente non propone alcuno specifico
motivo di censura, che attinga l’apparato motivazionale posto a fondamento della
sentenza impugnata. E questa Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il
ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa
prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, da
ultimo, Cass. Sezione 3, Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv.
246980).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 17 luglio 2013.

esaminato la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc.

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