Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46570 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46570 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STORNELLO ANGELO N. IL 13/09/1965
VALENTINO MAURIZIO N. IL 04/07/1976
avverso la sentenza n. 4363/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 04/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 17/07/2013

Osserva
Ricorrono per cassazione Stornello Angelo e Valentino Maurizio avverso la sentenza
emessa in data 4.7.2011 dalla Corte di Appello di Palermo con cui era stata
confermata quella in data 28.4.2010 del Tribunale di Palermo in composizione
monocratica che aveva condannato lo Stornello, con l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4
c.p. equivalente alla recidiva, alla pena di anni uno di reclusione ed € 600,00 di multa
e il Valentino, con la predetta attenuante, a quella di mesi otto di reclusione ed €

commesso il 20.5.2004).
Valentino Maurizio deduce il vizio motivazionale in ordine alla valutazione
dell’attendibilità del teste che lo riconobbe; mentre Stornello Angelo rappresenta la
violazione di legge per l’intervenuto decorso del termine prescrizionale di sette anni e
sei mesi, nonché la mancata esclusione della recidiva e il mancato giudizio di
prevalenza delle attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 n. 4 c.p. sulla
recidiva.
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi aspecifici, non consentiti in
questa sede e manifestamente infondati.
E’ palese l’aspecificità della censura (peraltro di puro fatto, mirando ad una
improponibile rivalutazione del materiale probatorio) mossa dal Valentino che ha
riproposto in questa sede pedissequamente la medesima doglianza rappresentata
dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattesa con motivazione ampia e
congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.
Infatti, è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice
del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità
del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Le doglianze addotte dallo Stornello in ordine al giudizio di prevalenza dell’attenuante
di cui all’art. 62 n. 4 c.p. e a quelle generiche rispetto alla recidiva nonché quella
relativa all’esclusione della recidiva, non risultano essere state oggetto di apposito
motivo di appello ed sono, pertanto, improponibili in questa sede (art. 606 comma 30
c.p.p.).
Quanto alla eccepita prescrizione, si rileva che il decorso del termine prescrizionale è
intervenuto comunque dopo la pronuncia della sentenza di appello e l’inammissibilità
2

400,00 di multa per il reato di cui all’art. 624 bis c.p. (furto con strappo in concorso

del ricorso anche per la proposizione di censure non consentite sede di legittimità o
per manifesta infondatezza dei motivi o altra ragione, preclude ogni possibilità sia di
far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione
del reato per prescrizione, specie se maturata dopo la sentenza di appello (Cass. pen.
Sez. IV, n. 49817 del 6.11.2012, Rv. 254092;. Sez. U. 22.3.2005, n. 23428, Rv.
231164), non consentendo la formazione di un valido rapporto di impugnazione
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,

ritiene equo liquidare in € 1.000,00 per ciascuno, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17.7.2013

la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si

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