Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46559 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46559 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KASSIMI AZIZ N. IL 03/12/1991
avverso la sentenza n. 5829/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 17/07/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del
giudice di primo grado, riconosciute all’imputato le circostanze attenuanti generiche
equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, rideterminava la pena inflitta
-Rilevato che l’ imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione;
-Ritenuto che i motivi fatti valere risultano privi di ogni specificità in violazione del
combinato disposto ex artt.581-591 C.P.P., poiché fanno riferimento a una sentenza
resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., laddove quella impugnata è stata pronunciata nella
pienezza della cognizione;
-Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.;
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17/7/2013
Il C
gliere Est.
Presiden
all’imputato per il reato di furto di energia elettrica;