Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46554 del 17/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 46554 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CERUSO CORRADO GIOVANNA N. IL 22/10/1973
avverso la sentenza n. 1428/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 17/07/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di CERUSO
Corrado Giovanna per la contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S. (acc. in Salerno il
5\10\2007. La pena irrogata era di mesi 3 di arresto ed € 3.500= di ammenda.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo il difetto di motivazione in
ordine alla condanna; l’erronea applicazione della legge per non essere stato
dichiaratq. prescritta la contravvenzione.

3.1. Invero, quanto alla prima doglianza, le censure formulate sono manifestamente
infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3 0 , c.p.p. e fondate su motivi non specifici.
Invero, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che
“È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV, 5191\2000, imp.
Barone, rv. 216473). Nel caso di specie, dalla semplice lettura dei motivi di ricorso si
evince la assoluta assenza di specificità.
Per quanto detto, il motivo di censura è manifestamente infondato.
3.2. Infine, quanto alla invocata prescrizione, va evidenziato che il fatto è stato
commesso in data 5\10\2007. Pertanto il termine estintivo del reato (anni cinque) si
maturava alla data del 5\10\2012, quindi successivamente alla pronuncia di appello e
l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei
motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude,
pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen., nella specie la prescrizione del reato maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 32 del
22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000), Rv. 217266; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18641 del
20/01/2004 Ud. (dep. 22/04/2004), Rv. 228349).

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al pagamento della somma di € 1.000= in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 luglio 2013
Il Consigli te est nss9re
dctt. F usto Z

/

D

Il PresidenW

IN

oirtd/IA”–

3. Il ricorso è inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA