Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46554 del 10/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46554 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUPI ENRICO N. IL 30/07/1946
avverso la sentenza n. 3319/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 10/07/2015

RGN 532/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 09/01/2014 la Corte di appello di Genova ha confermato
la condanna alla pena di tre mesi di reclusione e 600,00 euro di multa inflitta al
sig. Enrico Lupi dal Tribunale di Imperia il 29/07/2012 per il reato di cui agli artt.
81, cpv., cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n 638 (omesso versamento

lavoratori dipendenti per ì mesi da dicembre 2007 a novembre 2008.

2.Propone ricorso per cassazione l’imputato che articola, per il tramite del
difensore di fiducia, i seguenti due motivi.
2.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc.
pen., inosservanza dell’art. 145, cod. proc. civ. e vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla regolarità della notifica dell’avviso di
accertamento, effettuata (peraltro per compiuta giacenza) presso la propria residenza piuttosto che presso la sede della società da egli legalmente rappresentata.
2.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e),
cod. proc. pen., inosservanza dell’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, e
vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esistenza della condizione di non punibilità ritenuta sussistente nonostante la notifica dell’avviso di accertamento effettuata nei termini illustrati con il primo motivo.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

4.In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali,
la comunicazione dell’accertamento della violazione non necessita di formalità
particolari, potendo essere effettuata mediante un verbale di contestazione o
una lettera raccomandata ovvero ancora per mezzo di notificazione giudiziaria e
ad opera sia di funzionari dell’istituto previdenziale che di ufficiali di polizia giudiziaria, purché contenga l’indicazione del periodo di omesso versamento, dell’importo, dell’ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi
concesso dalla legge e dell’avviso che il pagamento consente di fruire della causa
di non punibilità di cui all’art. 2, comma primo-bis, D.L. n. 463 del 1983, conv. in
legge n. 638 del 1983 (così da ultimo Sez. 3, n. 45923 del 09/10/2014, Bertelli,
Rv. 260990).

delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai

4.1.Poiché la comunicazione è finalizzata a consentire all’autore del reato di
fruire di una condizione di non punibilità, quel che conta è che questi ne venga
personalmente a conoscenza.
4.2.Non è dunque pertinente, aldilà della sua fondatezza, l’eccezione dell’imputato che non nega di essere stato messo a conoscenza dell’avviso di accertamento.
4.3.Peraltro, il termine di tre mesi per corrispondere l’importo dovuto ai fini
della integrazione della causa di non punibilità del reato decorre dal momento in

samento, dell’importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento, risulti anche posto compiutamente a conoscenza della possibilità di ottenere l’esecuzione
della pena, ma la consapevolezza di tale facoltà può essere acquisita in qualunque forma, non presupponendo la comunicazione di un avviso formale in ordine
ai benefici conseguibili per effetto del pagamento nel trimestre. Tale consapevolezza può esser tratta, come nel caso di specie, anche alla luce del contenuto dei
motivi di appello proposti dall’imputato avverso la sentenza di primo grado (Sez.
3, n. 46169 del 18/07/2014, Gabrielli, Rv. 260912).
4.4.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4.5.Alla detta declaratoria consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento
di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 10/07/2015

cui l’indagato o imputato, oltre ad essere informato del periodo di omesso ver-

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