Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46553 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46553 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCI MATTEO N. IL 04/01/1981
avverso la sentenza n. 1322/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 17/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 17/07/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Ricci Matteo avverso la sentenza
emessa in data 17.1.2011 dalla Corte di Appello di Bologna che, in parziale riforma di
quella in data 6.2.2009 del Tribunale di Rimini riduceva la pena inflitta al predetto
con attenuanti generiche, a giorni 20 di arresto ed C 1.000,00 di ammenda, per il
reato di cui all’art. 186 in grado di appello (art. 186, 1° e 2° comma C.d.S. (tasso
dello 0,82 e 0,86 g/I).
psicologico colposo del reato.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo concernente una violazione di
legge non dedotta in sede di appello (art. 606 comma 3° c.p.p.), laddove ci si doleva
solo del trattamento sanzionatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17.7.2013

Deduce la violazione di legge in ordine alla mancata valutazione dell’elemento

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