Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46547 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46547 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARSHI PERPARIM N. IL 28/02/1979
avverso la sentenza n. 21683/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
22/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 17/07/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata ARSHI Perparim veniva condannato per la
contravvenzione di cui all’art. 116, co. 13°, C.d.S. (acc. in Roma il 30\10\2009).
All’imputato veniva irrogata la pena di C 5.000= di ammenda.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3°, c.p.p. e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice
del merito.
Quanto alla commisurazione della pena, il giudice di merito, con adeguata
motivazione, ha evidenziato come l’imputato abbia commesso il fatto guidando
un’auto priva di copertura assicurativa, così determinando la pena non vicino al
minimo edittale.
Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il
suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133
c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la
scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia media
rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV
230278). Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 17 luglio 2013
Il Consigliere estens

ricorso per cassazione l’imputato deducendo la insufficienza della
2. Propone
motivazione in ordine alla commisurazione della pena.

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