Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46544 del 09/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46544 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SY ALI N. IL 04/07/1990
avverso la sentenza n. 4380/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 09/01/2015

In fatto e in diritto
SY Ali ha proposto, per il tramite del difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso
la sentenza ex art. 444 c.p.p. del GUP del Tribunale di Torino in data 5.6.014 con la quale è
stata applicata la pena di anni due mesi tre di reclusione euro per i reati di detenzione illecita
di sostanza stupefacente di tipo cocaina e resistenza a pubblico ufficiale unificati sotto il

309/90.
Ha dedotto a sostegno del ricorso, vizio di motivazione della sentenza in ordine alla
sussistenza dei presupposti della confisca della somma di denaro rinvenuta in piccola parte
sulla persona dell’imputato, in misura prevalente (euro 390,00) all’interno di un borsello
custodito in casa.
Il ricorso è inammissibile in quanto introduce censure in fatto volte a sollecitare una diversa
valutazione delle risultanze istruttorie non consentita al giudice di legittimità, in presenza di
una sentenza che fornisca una congrua motivazione,, esente da vizi logici e giuridici, delle
risultanze istruttorie.
Si richiamano a tale proposito i principi enunciati da codesta Corte secondo cui il
controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione
dell’espressa previsione dell’art. 606 co 1 lett E cpp, al solo accertamento della congruità e
coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso
del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione o nella autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in
ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del
ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e coerenza della motivazione del
provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili perché proposte per
motivi diversi da quelli consentiti, in quanto non riconducibili alla categoria di cui al
richiamato art. 606 co 1 lett E (Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del 24.9.03, sez III
n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03).
Fatta questa premessa sui limiti del sindacato di legittimità, osserva il Collegio che la
sentenza impugnata ha fornito una congrua ed esaustiva motivazione circa la sussistenza
dei presupposti della confisca, ritenendo che, pure in assenza della prova della cessione di

vincolo della continuazione, riconosciuta l’ipotesi di reato di cui all’art. 73 V comma d.p.r.

stupefacente, la somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato, in particolare quella
custodita nell’abitazione, fosse provento di una pregressa attività di spaccio cui era solito il
SY Ali posto che il predetto è clandestino, privo di attività lavorativa, quindi non risulta
una fonte lecita di guadagno né l’odierno ricorrente ha saputo dare giustificazione della
provenienza del possesso del denaro.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del

cassa delle ammende.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di curo 1.500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9.1.2015

ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della

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