Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46543 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46543 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLUZZI MICHELANGELO N. IL 15/02/1976
avverso la sentenza n. 1200/2011 TRIBUNALE di MONZA, del
05/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 17/07/2013

Fatto e diritto

2. Il ricorso è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.
Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha stabilito che con la sentenza di
patteggiamento deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente nei casi previsti dalla legge (nel caso di specie art. 186, co.
2°, lett. c, C.d.S.), atteso che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità
penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla
circostanza che le parti non vi abbiano fatto riferimento nell’accordo (Cass. 4, n. 36868
del 2007 imp. Francavilla, rv. 237231). Invero, la sospensione, avendo natura di sanzione
amministrativa accessoria e non di pena accessoria, deve essere obbligatoriamente
ordinata dal giudice anche nel caso di definizione del procedimento penale con
l’applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma, che si ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa
di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 luglio 2013

p

,

Presiden

1. COLUZZI Micheaigelo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. , con la quale gli era stata applicata la
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, in relazione
alla condanna per la contravvenzione della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche
(art. 186 , co. II, lett. c, C.d.S. : acc. in Brugherio il 21\6\2009).
Il ricorrente ha assunto la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione
all’applicazione della sospensione della patente di guida, non essendo la sentenza di
patteggiamento una pronuncia che accerta la sussistenza del reato..

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