Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46543 del 09/01/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46543 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAROLLO GERARDO FRANCESCO VITTORIO N. IL 17/09/1969
avverso la sentenza n. 2052/2013 TRIBUNALE di RIMINI, del
17/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 09/01/2015

fatto ed diritto

Con sentenza emessa in data 17.9.2013 il Tribunale di Rimini ha applicato a Carrollo Gerardo
Francesco Vittorio, giudicato ex art. 444 c.p.p., la pena di anni tre di reclusione ed euro 12.300 di
multa per il delitto di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto, trasportato un
involucro contenente 4,0 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, e ceduto a terzi un
involucro contenente 4,600 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina per il corrispettivo di

tipo cocaina di cui suddivisa in: n. 10 involucri contenenti 4,0 grammi cadauno, n. 2 involucri
contenenti 4,5 grammi ed un involucro contenenti 31,00 grammi.
A sostegno del ricorso il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine all’errato riconoscimento
della continuazione fra i tre distinti episodi considerati; essendo l’art. 73 cit dpr fattispecie a
condotte alternative, si tratta non di concorso formale di reati in continuazione fra loro, ma di una
condotta unica, stante la stessa qualità stupefacente e la contestualità temporale della commissione.
Pertanto, secondo il ricorrente, dalla pena deve essere detratto l’aumento in continuazione
dovendosi considerare, invece, un unico episodio di detenzione illecita e di spaccio.
Il ricorso è inammissibile.
Come è noto, la richiesta di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio
che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente né revocato
e, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti e, quindi anche
al pubblico ministero, prospettare questioni e sollevare censure con riferimento alla sussistenza del
fatto, alla sua soggettiva attribuzione, all’entità e modalità di applicazione della pena purchè legale,
alla qualificazione giuridica del fatto quando non sia frutto di errore manifesto, alla sussistenza di
nullità anche assolute quando non inerenti la stessa richiesta di patteggiamento e il consenso
prestato, fermo restando, per eventuali vizi, che occorre sussista uno specifico interesse a dedurli
onde ottenere un accoglimento del ricorso produttivo di una migliore condizione per il ricorrente (
su quest’ultimo profilo argomenta da Cass SU n. 4410/2005);
In tale ambito, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con una sia pur sintetica indicazione
dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti, anche
per la parte relativa alla sussistenza della continuazione (Cass sez V n. 20562/07);
Infatti l’adesione del prevenuto al patteggiamento comporta una implicita ammissione del fatto che
esime il giudice dal pieno accertamento della sua responsabilità permettendogli invece il mero
“accertamento negativo” di insussistenza di cause di non punibilità
Discende da ciò l’inammissibilità del presente ricorso sia perché basato su motivi diretti a porre in
discussione i suddetti principi, sia perché non soddisfa l’esigenza di specificità “rafforzata” delle

400,00 euro; per aver detenuto ad evidente fine di spaccio 81,00 grammi di sostanza stupefacente

censure che (Cassazione SU n. 25939/13) deve assistere la critica di un patteggiamento ratificante
l’accordo tra le parti
Segue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma pari ad €
1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Così deciso il 9.1.2015

della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

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