Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46537 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46537 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

Data Udienza: 17/07/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUALTIERI DANIELE N. IL 27/11/1983
avverso la sentenza n. 8565/2011 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
18/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

A

Motivi della decisione
Gualtieri Daniele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
G.i.p. presso il Tribunale di Modena, in data 18.05.2012, con la quale, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti, in
ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada. Il giudicante ha
pure applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida per la durata di anni uno.

mancato apprezzamento della ricorrenza dei presupposti legittimanti l’adozione di
sentenza liberatoria, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo l’esponente deduce l’omessa motivazione in
riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida, applicata nella misura massima di un anno.
La parte, con memoria depositata in data 21.06.2013, insiste
nell’accoglimento del ricorso.
Il ricorsoè inammissibile.
Procedendo all’esame del primo motivo di doglianza, giova considerare che
questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio in base al quale
l’obbligo della motivazione della sentenza non ptó non essere conformato alla
particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee
argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui
l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Có
implica che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al
richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano
concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo
invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella
enunciazione, anche implicita, cheè stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e
che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez.
U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. U. 27 dicembre 1995, Serafino). Tale
orientamento è stato concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva. Anche
per có che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano
precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l’esistenza e la
comparazione delle circostanze, la congruità della pena e la sua sospensione, la
costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni
unite, ha affermato che la motivazione ptó ben essere sintetica ed a struttura
enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né
l’imputato plò avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola

Con il primo motivo la parte denuncia il vizio motivazionale, in ordine al

come insufficiente e sollecitandone una pel analitica, dal momento che la statuizione
del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita
rinuncia ad avvalersi della facollì di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa
Suprema Corte ha pú volte avuto modo di affermare, che l’imputato non piò
prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato. Occorre, peraltro, rilevare che, nel caso di specie, il giudice ha

insussistenza delle condizioni per procedere ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.,
richiamando il contenuto della comunicazione della notizia di reato ed i relativi
allegati.
Si osserva che la dedotta carenza di motivazione, affidata al secondo motivo
di ricorso, relativa alla durata della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, risulta del pari destituita di ogni fondamento.
Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la sentenza
applicativa di pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve applicare
le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguono di
diritto (Cass. Sez. U, sentenza n. 8488, del 27 maggio 1998, dep. 21.07.1998, Rv.
210981). E’ poi il caso di rilevare che tale orientamento giurisprudenziale ha trovato
riscontro nel testo dell’art. 186, comma 2 quater, cod. strada, come introdotto dal
d.l. 3 agosto 2007 n. 117, convertito in legge 160/2007, gé vigente all’epoca del
fatto per cui si procede.
Orbene, nel caso di specie, il giudicante, nel procedere alla applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ha
rilevato di stimare equa la misura massima pari ad un anno.
Non sfugge che questa Suprema Corte ha chiarito, in tema di dosimetria del
trattamento sanzionatorio, che quanto pú il giudice intenda discostarsi dal minimo
edittale, tanto pii ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio
potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi
enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Cass.
Sez. 6, Sentenza n. 35346 del 12/06/2008, dep. 15/09/2008, Rv. 241189), e che,
declinando il richiamato principio in riferimento alla applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida disposta
nell’ambito della sentenza di patteggiannento – ipotesi che viene specificamente in
rilievo nel caso di specie – la giurisprudenza di legittimi té ha rilevato che il giudice
deve fornire una espressa motivazione sul punto, allorcté la misura sanzionatoria si
discosti dal minimo edittale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007,
dep. 28/09/2007, Rv. 237470).

indicato le ragioni poste a fondamento della propria determinazione, in ordine alla

Deve, peraltro, considerarsi che la giurisprudenza di legittimi ii risulta
consolidata nel ritenere soddisfatto l’obbligo motivazionale specifico relativo alla
dosimetria della pena anche nel caso in cui il giudicante si avvalga di formule
sintetiche, quali: “si ritiene congrua” (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 9120 del
02/07/1998, dep. 04/08/1998, Rv. 211583; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1863 del
26/11/1998, dep. 12/02/1999, Rv. 212520); e nel rilevare che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,

cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
Sez. III, sentenza n. 26908 del 16 giugno 2004, Rv. 229298).
Pertanto, nel caso di specie, la statuizione relativa alla determinazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nella
misura massima di un anno, sorretta dalla richiamata formula motivazionale, non
risulta sindacabile in questa sede di legittimi.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.500,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 17 luglio 2013.

effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in

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