Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46532 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46532 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

Data Udienza: 17/07/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
CERRONE ANDREA N. IL 18/12/1979
avverso la sentenza n. 581/2011 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
14/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

92,s

Osserva
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Ancona avverso la
sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 14.3.2012 dal G.i.p. del Tribunale di
Pesaro che applicava a Cerrone Andrea la pena concordata di mesi 5, giorni 10 di arresto ed
€ 1.400,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S. con la
sospensione condizionale e la non menzione della condanna oltre alla sospensione della
patente di guida per la durata di anni uno.

l’imputato cagionato un incidente stradale, avrebbe dovuto essere disposta la revoca della
patente.
Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori termine.
Infatti, la sentenza impugnata, fu depositata, con contestuale motivazione, lo stesso giorno
14.3.2012, mentre il P.G., al quale la sentenza fu comunicata il 26.3.2012, propose il ricorso
in data 10.4.2012 a mezzo posta (che poi pervenne in cancelleria il 12.5.2012, rectius:
12.4.2012), onde, al momento della ricezione del ricorso, erano già trascorsi i quindici giorni
previsti dall’art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p.: infatti, la possibilità di ritenere la presentazione
del ricorso perfezionata già con la spedizione del ricorso ai sensi dell’art. 583, comma 2°
c.p.p., è prevista solo per le parti private, laddove per la Parte pubblica, vale la data di
ricezione o pervenimento del plico raccomandato nella cancelleria del giudice a quo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17.7.2013

Deduce la violazione di legge, poiché, ai sensi del comma 1 bis dell’art, 186 C.d.S., avendo

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