Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46529 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46529 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI RIENZO ORESTINA N. IL 22/01/1966
avverso la sentenza n. 2940/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 02/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 17/07/2013

‘,

Motivi della decisione
Di Rienzo Orestina, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila in data 2.02.2012,
con la quale è stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di
Lanciano il 9.07.2009, nei confronti della predetta Di Rienzo, in ordine al delitto di
furto aggravato. La parte deduce in termini assertivi il vizio motivazionale e la
violazione del diritto di difesa, osservando che nel capo di imputazione riportato

procede. Dopo avere richiamato il tenore delle doglianze che erano state dedotte in
sede di gravame, l’esponente osserva che gli altri due giovani con i quali la Di
Rienzo avrebbe perpetrato il furto sono rimarsi estranei al processo.
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva, in primo luogo, che il ricorso è inammissibile, per genericità. La
ricorrente, invero, dopo avere riportato diffusamente i motivi che erano stati dedotti
in sede di appello, non propone in realtà alcuno specifico motivo di censura, che
attinga l’apparato motivazionale posto a fondamento della sentenza oggi
impugnata. E questa Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per
cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa
prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, da
ultimo, Cass. Sezione 3, Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv.
246980).
E’ poi appena il caso di rilevare che la doglianza relativa alla incompletezza
del capo di imputazione, con riguardo alla mancata indicazione della data del fatto
nel testo riportato nella sentenza di primo grado, risulta dedotta per la prima volta
con il ricorso per cassazione. E deve altresì considerarsi che l’esponente si limita a
prospettare genericamente una ricostruzione alternativa del fatto, sulla base di un
diverso apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla
esclusiva competenza del giudice di merito. In sede di legittimità, invero, non sono
consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono
nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal
giudice di merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. VI
sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Del resto, nel
caso di specie, la Corte di Appello ha espressamente considerato, sviluppando un
conferente percorso logico argomentativo, che la prevenuta aveva partecipato alla
realizzazione del furto distraendo la parte offesa, mentre uno dei complici – rimasti
ignoti – si era materialmente impossessato del portafogli che si trovava all’interno
della borsa di Centurione Linda.

nella sentenza di primo grado non è indicata la data del fatto per il quale si

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 17 luglio 2013.

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