Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46523 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46523 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
UGATTI NICOLA N. IL 20/11/1967
37-2 L4
avverso la sentenza n. 4é+2010 GIP TRIBUNALE di FERRARA, del
22/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 17/07/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Ferrara -giudice per le indagini preliminari- applicava all’imputato la
pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di guida in stato di ebbrezza;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, osservando che il
Giudice non aveva valutato congruamente le condizioni per l’applicazione dell’art. 129

-Ritenuto che i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, atteso che la pena risulta
applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti
di rito e di merito per il patteggiamento e l’indicazione, mediante specifico riferimento agli elementi
di prova, della non ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex
art.129 C.P.P.;
-La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17-7-2013.

cod.proc.pen.;

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