Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46520 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46520 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABETE CIRO N. IL 17/03/1962
avverso la sentenza n. 160/2012 TRIBUNALE di ARIANO IRPINO,
del 19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 17/07/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Ariano Irpino -giudice monocratico- applicava all’imputato la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di furto aggravato commesso in concorso
con altri due imputati;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, rilevando

un diverso giudizio di ponderazione delle circostanze;
– ritenuta l’inammissibilità del ricorso, atteso che la pena risulta applicata su richiesta congiunta
delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti di rito e di merito per il
patteggiamento e non è consentito in sede di ricorso per cassazione svolgere censure attinenti alla
misura della pena concordata dalle parti, salvo che si tratti di pena illegalmente determinata ( Cass.
21/12/2009 El Hanana);
– Ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e che la declaratoria
d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non
emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17-7-2013.

l’ingiustificata discrasia nel trattamento sanzionatorio riservato ai tre imputati, anche in ragione di

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