Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46519 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46519 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DESOLEI PATRIZIO N. IL 05/07/1961
avverso la sentenza n. 2076/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROVIGO, del 09/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 17/07/2013

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Desolei Patrizio avverso la sentenza emessa in
data 9.3.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Rovigo con la quale
veniva applicata al predetto la pena concordata di anni due e mesi due di reclusione ed C
460,00 di multa per il delitto di furto aggravato e per quello di detenzione di un congegno
micidiale ad effetto esplosivo.
Deduce il vizio motivazionale in relazione alla penale responsabilità e all’entità della pena
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati, aspecifici e
non consentiti nella presente sede di legittimità.
I motivi sono palesemente generici perché privi del requisito della specificità, consistendo
nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla
decisione impugnata.
Inoltre, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un.,
n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso
di specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e
di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
Non può, invece, l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere in
discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in particolare,
proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè recriminare sulla
qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la congruità della pena a
meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime: evenienza questa che, nel caso di
specie, è senz’altro da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così eciso in Roma, il 17.7.2013

inflitta.

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