Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46517 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46517 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIGUANADZE MIRIANI N. IL 08/09/1988
LARDEV HASEN N. IL 10/02/1986
KUDZIASHVILI KOBA N. IL 16/10/1975
avverso la sentenza n. 20895/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
11/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 17/07/2013

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile.
In ordine alla invocata sospensione condizionale della pena, va osservato che il
beneficio non è stato oggetto del patto, né è stato richiesto in sede di discussione, per
cui il mancato riconoscimento non costituisce né una violazione di legge, né configura
una mancanza di motivazione.
Invero, questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che “Il presupposto
pattizio della sentenza emessa a richiesta delle parti esime il giudice dal motivare le
statuizioni, positive o negative, non concordate. La sospensione condizionale della
pena può essere concessa, infatti, soltanto se faccia parte integrante dell’accordo o se
la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le
parti al potere discrezionale del giudice. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata
richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel
rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini
del patto” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4121 del 23/06/1998Cc. (dep. 05/10/1998 ) Rv.
211506; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 7109 del 09/06/1997Ud. (dep. 18/07/1997 ) Rv. 208236;
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4030 del 06/12/1995Cc. (dep. 03/01/1996) Rv. 203310).

3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e, ciascuno, al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00
(millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, della somma di C 1.500= in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 17 luglio 2013
Presidente

1. Gli imputati COIGUNADZE Miriani, LARDEV Hasen e KUDIASHVILI Koba
ricorrono per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena in
epigrafe indicata (per il reato di cui all’art. 56-624 bis c.p., acc. in Roma il 10\11\2011),
deducendo carenza di motivazione della medesima in ordine al mancato
riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

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