Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46517 del 15/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 46517 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

IL

SENTENZA

74 NOV 2015
1.

sul ricorso proposto da
Catani Gianluca, nato a Cagliari il 19/3/1977,
avverso la sentenza dell’8 ottobre 2014 della Corte d’Appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’8 ottobre 2014 la Corte d’appello di Cagliari, in parziale
accoglimento della impugnazione proposta da Gianluca Catani nei confronti della
sentenza del Tribunale di Cagliari del 5 dicembre 2012, che lo aveva condannato
alla pena di un anno di reclusione ed euro 3.000 di multa per illecite cessioni di
stupefacenti (hashish), ha ridotto la sanzione inflitta all’imputato a nove mesi di
reclusione ed euro 1.500 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata
ed escludendo la sospensione condizionale della pena concessa al Catani con la
sentenza impugnata.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Catani,
affidato ad un unico motivo, lamentando mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen).

ani

Data Udienza: 15/10/2015

2.1. Censura, in particolare, il ricorrente la decisione impugnata in ragione
del mancato raggiungimento della prova della sua responsabilità, essendo
sopraggiunto nel luogo in cui era stata commessa l’illecita cessione di
stupefacenti immediatamente dopo la sua verificazione, come dichiarato nel
corso del dibattimento dal teste Postiglione, che non lo aveva neppure visto
nell’atto di cedere a terzi sostanza stupefacente.
L’imputato, inoltre, sarebbe stato identificato in modo approssimativo, senza
raggiungere alcuna certezza sulla sua persona.
2.2. Lamenta, inoltre, il ricorrente l’erroneità del criterio adottato per

prendere a base per la concreta determinazione della pena il minimo edittale in
quanto il Catani avrebbe fornito degli alibi rivelatisi artificiosi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pur avendo denunziato contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione il ricorso in esame non contiene specifiche censure all’accertamento
dei fatti compiuto dalla Corte d’Appello di Cagliari, ma si limita ad offrirne una
diversa ricostruzione, soprattutto quanto alla presenza dell’imputato nel luogo
nel quale avvenne l’illecita cessione di stupefacenti e ad evidenziare che il Catani
non sarebbe stato visto nell’atto di cedere la sostanza stupefacente.
1.1. La sentenza impugnata tuttavia, nel ricostruire analiticamente la
vicenda, ha evidenziato il ruolo svolto dal Catani e spiegato la compatibilità tra la
sua partecipazione alle ripetute cessioni di sostanze stupefacenti poste in essere
in concorso con un minore e la sua presenza (realizzata, ad avviso della Corte,
proprio allo scopo di procurarsi una prova a discarico) anche in alcuni esercizi
commerciali della città di Cagliari, poco distanti dalla piazza Sant’Eulalia nella
quale si verificarono le cessioni dello stupefacente.
Ha evidenziato, in particolare, la Corte d’appello la minima distanza,
percorribile a piedi in 5 – 10 minuti, tra il luogo in cui erano state effettuate le
consegne della sostanza stupefacente e gli esercizi commerciali nei quali
l’imputato era stato visto, ‘peraltro senza acquistare alcunché, la protrazione per
circa un’ora e mezza della attività di spaccio (consistente in otto cessioni) e la
presenza, sia pure non continuativa, del Catani nel luogo in cui tali cessioni
erano state effettuate, concludendo per la compatibilità tra la partecipazione del
ricorrente a tale attività e la sua contemporanea presenza (peraltro
ingiustificata) in tre esercizi commerciali assai prossimi.
1.2. Tali argomentazioni, coerenti ed immuni da vizi logici, non sono state
oggetto di specifiche censure, se non attraverso una diversa ricostruzione del

2

determinare la pena inflittagli, avendo la Corte d’appello ritenuto di non poter

fatto, già analizzato con ampia, approfondita e coerente argomentazione alla
Corte d’Appello di Cagliari.
Non vi è alcuna contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata,
posto che questa ha chiaramente spiegato, descrivendo lo stato dei luoghi ed
analizzando le modalità dei fatti, la compatibilità tra la partecipazione
dell’imputato alle cessioni di stupefacenti e la sua pressoché contemporanea
presenza in alcuni esercizi commerciali poco distanti: tale ricostruzione non è
stata oggetto di specifica censura, né vi è illogicità nella relativa motivazione.
Ne consegue l’infondatezza, sotto tale profilo, del ricorso, in quanto la sola

di parti illogiche o contraddittorie della motivazione, non consente di procedere
ad una nuova valutazione delle risultanze acquisite (cfr. Sez. 2, Sentenza n.
7380 del 11/01/2007, Rv. 235716).
2. Il ricorrente ha inoltre dedotto illogicità della motivazione quanto alla
determinazione della misura della pena, sulla base del rilievo che sarebbe illogico
giustificare una pena superiore al minimo editta!e con la precostituzione di una
prova a discarico.
La Corte d’Appello ha, però, diversamente motivato la pena presa a base
per il reato più grave (e cioè con il concorso con soggetto minore di età e con la
sussistenza di una organizzazione, sia pur minima, ed anche con la
precostituzione di un alibi), con la conseguenza che il vizio denunciato risulta
insussistente, resistendo il punto della motivazione denunciato alla censura ed
essendo coerentemente motivato il criterio adottato per la determinazione della
misura della pena base, con la conseguenza che il ricorso risulta, anche sotto
questo profilo, infondato.
Il ricorso in esame deve quindi essere respinto, risultando corretto e
conforme alla legge vigente il criterio di determinazione della pena adottato dalla
Corte d’appello, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 15/10/2015

prospettazione di un diverso svolgimento dei fatti, disgiunta dalla individuazione

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