Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46511 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46511 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAROBBIO GIULIO N. IL 07/10/1945
avverso l’ordinanza n. 53/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 17/07/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte d’Appello di Napoli aveva rigettato l’istanza ex art. 314 c.p.p. proposta da
Zarobbio Giulio, ravvisando nei suoi confronti una condotta improntata a colpa grave;
– che il predetto proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio
motivazionale, poiché la Corte territoriale aveva rinvenuto colpa grave nel medesimo fatto di cui

con ciò violando l’art. 314 c.p.p., che non consente di valutare il medesimo fatto contestato
nell’imputazione al fine di negare l’indennizzo, e dando rilevanza a un fatto (l’incontro presso
l’abitazione del ricorrente tra lo Ziccardi ed emissari del clan Pagnozzo), irrilevante in sede di equa
riparazione perché di natura preprocessuale;
– rilevato che l’Avv. dello Stato ha presentato memorie difensive;
– ritenuto che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, poiché l’episodio da cui è desunta
la colpa è significativo dei rapporti intrattenuti con il clan camorristico, non sovrapponibili al fatto
stesso oggetto d’imputazione in sé considerato e idonei a configurare un contribuito gravemente
colposo alla detenzione;
– osservato, quanto al rilievo attinente alla necessità che la condotta si atteggi come processuale e
all’irrilevanza delle condotte preprocessuali, che, secondo il più recente e consolidato orientamento
giurisprudenziale “In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condizione ostativa al
riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa
all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della
cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver
dato causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di
un alibi), in ordine alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione della
detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente”;
– Rilevato che non è posta censura alcuna riguardo alla congruità della motivazione in ordine agli
elementi preprocessuali posti a fondamento della decisione;
– che dall’infondatezza dei motivi discende l’inammissibilità del ricorso;
– che la declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ex
art.616 C.P.P., oltre alla rifusione delle spese sostenute dall’Avvocatura dello Stato per attività
difensiva;

P. Q. M.

all’imputazione, nonostante che lo stesso fosse stato smentito dalla decisione di merito definitiva,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla
rifusione delle spese del presente giudizio in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze
che liquida in € 750,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 17-7-2013.

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