Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46508 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46508 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUONO AMATA N. IL 30/12/1981
avverso l’ordinanza n. 53/2012 TRIB. LIBERTA ‘ di BARI, del
29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 17/07/2013

FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 29\3\2012 il Tribunale di Bari rigettava l’istanza di riesame avverso il
sequestro probatorio dell’autogru.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero l’impugnazione è stata proposta personalmente dalla proprietaria dell’autogru, la quale non è
né indagata, né imputata.
Orbene va ricordata che questa Corte ha stabilito “La disposizione di cui all’art. 613 cod. proc. pen.,
secondo la quale l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di
inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, salvo che la parte
non vi provveda personalmente, deve essere interpretata come ricognitiva della facoltà di
proposizione personale dell’impugnazione, che la norma di cui all’art. 571, comma primo, stesso
codice riconosce al solo imputato. E invero una simile disposizione, configurandosi come deroga
alla regola generale della rappresentanza tecnica, non può valere nei confronti di soggetti
processuali che, diversi dall’imputato, non risultano in essa contemplati” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19
del 21/06/2000 Cc. (dep. 13/07/2000), Rv. 216336).

Ne consegue, nel caso di specie, che essendo stato il ricorso presentato personalmente dalla parte,
esso è inammissibile.
Consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna deiricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 500= a
titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i‘k ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di e 500= in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 luglio 2013
Il Consigliere estensore

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la proprietaria del mezzo,
personalmente, deducendo la insufficienza della motivazione e violazione di legge.

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