Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46507 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46507 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORRE LO DUCA SALVATORE N. IL 18/08/1982
LONGO LEIDY MARIANNA N. IL 11/11/1976
avverso la sentenza n. 188/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
07/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 17/07/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di TORRE LO
DUCA Salvatore e LONGO Leidy Marianna per il reato di cui agli artt. 624-625 c.p.
per furto di un portafoglio e della somma di circa 1.000= in esso custodito, portafoglio
asportato da un borsello appoggiato su un sediolino dell’aliscafo diretto da Milazzo a
Vulcano (acc. in Vulcano il 21\11\2010). Veniva anche confermata la pena di mesi 8 di
reclusione ed C 200= di multa, con la diminuente del rito abbreviato.

3. Il ricorso é inammissibile.
Invero le censure mosse sono generiche e non consentite nel giudizio di legittimità,
atteso che è stata riproposta la medesima tesi già esaminata dalla Corte di merito.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di diritto: “E’
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (in termini, Sez. 4, N. 256/98

ud. 18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud. 15/12/1992 – RV.
193046).

Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del
proprio convincimento, vagliando analiticamente le questioni sottoposte al suo esame
ed evidenziando come la responsabilità degli imputati emergesse chiara dalle indagini
svolte ed, in particolare, dal fatto che costoro erano seduti dietro il sediolino da cui era
stato prelevato il portafoglio; in loro possesso era stata trovata una somma
corrispondente a quella sottratta; il Longo era stata l’unica persona che si era recata
in bagno, ove poi era stato rinvenuto, nel cestino dei rifiuti, il portafoglio, senza il
danaro.
Le censure sul punto mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso
generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di
primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non
consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle
argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui
avere rilievo.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e, ciascuno, al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00)
a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, della somma di C 1.000= in favore della Cassa delle
ammende.
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Così deciso in Roma il 17 luglio 2013 IN u»
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2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il difetto di motivazione
in relazione alla loro affermata penale responsabilità.

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