Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46505 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46505 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RASHCHUPKIN YURY N. IL 09/08/1970
avverso la sentenza n. 1262/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
02/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 17/07/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Rashchupkin Yury avverso la sentenza
emessa in data 2.4.2012 dalla Corte di Appello di Trieste che, in parziale riforma di
quella emessa in data 1.2.2010 del Tribunale di Udine, in composizione monocratica,
all’esito del giudizio abbreviato, assolveva il predetto dai reati di cui agli artt. 186
comma 2 lett. a) C.d.S. e 351 c.p., rideterminando la pena per i residuali delitti di
furto aggravato (ex artt. 624 bis e 625 n. 2 c.p.), così come riqualificato già in primo
grado il contestato delitto di ricettazione sub c), e danneggiamento aggravato (artt.

Deduce la violazione di legge in riferimento agli artt. 521 e 522 c.p.p., assumendo
che le aggravanti ritenute non erano mai state contestate, mentre non era stata
presentata valida querela da parte dei proprietari dei beni trafugati e la querela
presentata dall’amministratore della Carrozzeria Rojale s.r.l. era stata rimessa con
accettazione da parte dell’imputato; altrettanto si rileva in ordine al delitto di cui
all’art. 635 c.p., asseritamente aggravato e mai contestato. Rappresenta, inoltre, il
vizio motivazionale circa la quantificazione della pena, in considerazione del
risarcimento del danno intervenuto, la mancata concessione della sospensione
condizionale della pena e la mancata sostituzione della pena detentiva.
E’ pervenuta in data 9.7.2013 una memoria difensiva nell’interesse del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati,
aspecifici e non consentiti in questa sede.
E’ palese l’aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in questa sede
pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale
e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed
assolutamente plausibile.
Infatti, è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice
del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità
del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. H, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Correttamente non è stata ravvisata la violazione del principio di correlazione tra
accusa e sentenza attesa la contestazione degli elementi fondamentali a porre
l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (Cass. pen.
Sez. II, n. 38889 del 16.9.2008, Rv. 241446).

2

635 e 61 n. 2 c.p.), in mesi tre di reclusione ed C 220,00 di multa.

Altrettanto congrua è stata la motivazione relativa alla integrazione delle aggravanti
e conseguente procedibilità d’ufficio dei delitti di furto e danneggiamento.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena è stata adeguatamente ridotta in
misura equa a seguito della parziale assoluzione ed i benefici richiesti risultano negati
già dal giudice di primo grado con motivazione congrua ed esente da vizi logici o
giuridici, onde la relativa motivazione s’integra con quella di appello in un

unicum

inscindibile, colmandone ogni apparente lacuna.

la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17.7.2013

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,

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