Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46503 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46503 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ELIAN OSMAN N. IL 25/03/1980
avverso la sentenza n. 234/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
07/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 17/07/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che la Corte d’Appello di L’Aquila aveva confermato la sentenza con la quale il giudice
di primo grado aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato di furto continuato;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata valutazione degli
elementi che avrebbero dovuto condurre all’esclusione della responsabilità, la mancanza di

lett. b) 1. 69/2009, il rilievo dell’intervenuta prescrizione;
-Considerato che il primo motivo si limita a proporre una rilettura dei fatti accertati in sede di
merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte di ricostruzione logica in ordine al quadro
indiziario su cui si fonda l’affermazione di responsabilità;
– che il secondo motivo è manifestamente infondato, a fronte di congrua motivazione riguardo alle
ragioni che hanno indotto il giudicante a negare le attenuanti generiche;
– che il terzo motivo è allo stesso modo manifestamente infondato, giacché fondato su una
normativa intervenuta dopo la pronuncia della sentenza impugnata, eventualmente applicabile in
sede di esecuzione;
– che l’ultimo motivo non rileva, riguardando la prescrizione maturata dopo la sentenza, in costanza
di pronuncia d’inammissibilità dell’impugnazione;
– Rilevato che le considerazioni svolte inducono ad affermare l’inammissibilità del ricorso;
– Considerato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17-7-2013.

motivazione riguardo al diniego delle generiche, violazione di legge con riferimento all’art. 67 co. 2

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