Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46502 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46502 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANNONE ANTONIO N. IL 17/11/1957
avverso la sentenza n. 148/2011 TRIBUNALE di GELA, del
02/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 17/07/2013

Motivi della decisione
Giannone Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
del Tribunale di Gela in data 2.03.2012, con la quale è stata affermata la penale
responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 116, comma 13, cod.
strada.
Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio motivazionale, ritenendo che
il giudicante si sia limitato ad effettuare una generica ricostruzione della vicenda

Con il secondo motivo l’esponente lamenta la mancata concessione della
sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, si osserva che lo stesso risulta
affidato a rilievi meramente assertivi, privi di alcuno specifico elemento di censura
che attinga l’apparato motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata.
E questa Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i
cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle
ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3,
Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv. 246980).
Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile. Il Tribunale di Gela ha
infatti espressamente considerato che Giannone non poteva beneficiare della
sospensione condizionale della pena, tenuto conto delle cause ostative ai sensi
dell’art. 164 cod. pen. Ed invero, dal Casellario giudiziale risulta che il prevenuto,
oltre ad avere già beneficiato due volte della sospensione condizionale, ha riportato
svariate condanne a pena detentiva per delitto.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 17 luglio 2013.

che occupa.

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