Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46502 del 14/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 46502 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Saliano Antonio, nato a Bari il 30/08/1989
avverso la sentenza del 18/03/2014
della Corte di Appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P.M.,in persona del Sost.Proc.Gen.Francesco Salzano,
che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 14/10/2015

1.La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 18/03/2014, in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Bari, in composizione monocratica, emessa in data 25/09/2013, con la quale
Antonio Saliano, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate
equivalenti alla contestata recidiva, e applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato
condannato per il reato di cui all’art.35 D.L.vo 159/2011 (perché sottoposto alla sorveglianza
speciale con provvedimento di Tribunale di Bari del 9/12/2009, violava il precetto di cui al
punto 4 di detto provvedimento), riduceva la pena, inflitta in primo grado, a mesi otto di
reclusione, confermando nel resto.
Rilevava la Corte territoriale, disattendendo í motivi di appello, che dalle risultanze
processuali emergesse pacificamente che l’imputato era stato sorpreso mentre deteneva 35,5
grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish. Tale condotta, pur integrando l’illecito
amministrativo di cui all’art.75 DPR 309/90 (il Tribunale aveva mandato assolto l’imputato dal
reato di cui al capo a), ritenendo che la droga detenuta fosse destinata ad uso personale),
violava le prescrizioni contenute nel provvedimento di sottoposizione a sorveglianza speciale.
Dopo aver richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche la
commissione di un illecito amministrativo costituisce inosservanza della prescrizione di vivere
onestamente e di rispettare le leggi dello Stato (e quindi qualsiasi disposizione che costituisca
ulteriore indice della già accertata pericolosità), assumeva la Corte distrettuale che la
detenzione di stupefacente, anche se per uso personale, costituisse indice di pericolosità
essendo il divieto posto a tutela della collettività
2.Ricorre per cassazione Antonio Saliano, denunciando la mancanza contraddittorietà eio
manifesta illogicità della motivazione.
La Corte territoriale ha richiamato integralmente la motivazione della sentenza di primo
grado, senza argomentare in ordine agli specifici rilievi contenuti nell’atto di appello; si è
limitata, infatti, a riportare l’orientamento giurisprudenziale.
Non ha però tenuto conto che la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento
di imposizione della sorveglianza speciale era collegata all’imputazione di cui al capo a), dalla
quale il ricorrente era stato mandato assolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. E’ pacifico che, nell’ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni
si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far
riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Allorchè, quindi, le due sentenze
concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle
rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella
precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass.sez.1
n.8868 del 26.6.2000-Sangiorgi, Rv.216906; cfr.anche Cass.sez.un.n.6682 del 4.2.1992,
Rv.191229; Cass.sez.2 n.11220 del 13.1.1997, Ambrosino, Rv.209145; Cass.sez.6 n.23248
del 7.2.2003, Zanotti, Rv. 225671; Cass.sez.6 n.11878 del 20.1.2003, Vigevano, R.224079;
Cass.sez. 3 n.44418 del 16.7.2013, Argentieri, Rv. 257595).
Ed è altrettanto pacifico (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 n.35346 del 12.6.2008, Bonarrigo,
Rv.241188) che se l’appellante “si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già
adeguatamente esaminate e risolte dal primo giudice oppure di questioni generiche, superflue
o palesemente inconsistenti, il giudice dell’impugnazione ben può motivare per relationem e
trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente
infondati. Quando, invece, le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state
specificamente censurate dall’appellante sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art.606
comma 1 lett.e) c.p.p., se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a
richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi senza farsi
carico di argomentare sulla fallacia e inadeguatezza o non consistenza del motivi di

2

RITENUTO IN FATTO

2.1.La Corte territoriale ha correttamente rinviato alla condivisibile motivazione della
sentenza di primo grado, limitandosi ad argomentare in ordine ai rilievi specifici contenuti
nell’impugnazione, con i quali si sosteneva che, essendo stato mandato assolto dal reato di cui
al capo a), l’imputato non aveva violato alcuna norma di legge, per cui non poteva essere
ritenuto responsabile della inosservanza della prescrizione di cui al punto 4 del provvedimento
con cui era stato sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. (pag.1 sent.)
2.2.Risulta pacificamente, non essendo contestato neppure dal ricorrente, che il
provvedimento del Tribunale di Bari del 9/12/2009, con cui, in accoglimento della proposta del
Questore, veniva disposta nei confronti del Saliano la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di P.S., prescriveva, al punto 4) di “vivere onestamente, rispettare le leggi dello
Stato e non dare ragione alcuna di sospetti in ordine alla propria condotta”.
E’ incontestato, altresì, che il Tribunale di Bari, con la sentenza del 25/09/2013, pur
mandando assolto il Saliano dal reato di cui all’art.73 DPR 309/90 (con la formula “perché il
fatto non costituisce reato”), riteneva, risultando provata la detenzione della sostanza
stupefacente all’interno dell’ abitazione del prevenuto, che tale condotta integrasse l’illecito
amministrativo di cui all’art.75 DPR 309/90, tanto da trasmettere gli atti al “Prefetto
territorialmente competente, per le sanzioni amministrative” (pag.4 sent.Trib.).
Il ricorrente, quindi, non tiene conto che, come emerge dalla stessa imputazione, gli veniva
contestato di avere, con la condotta di cui al capo a), vale a dire la detenzione di gr.35,3 di
hashish, violato il punto 4) delle prescrizioni.
Tale condotta (irrevocabilmente accertata) veniva “solo” qualificata ex art.75 DPR 309/90,
avendo il Tribunale ritenuto che la droga fosse destinata ad uso personale.
2.3. Altrettanto correttamente i Giudici di appello hanno affermato, richiamando la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, che anche la commissione di un illecito
amministrativo costituisca inosservanza della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare
le leggi dello Stato (cfr.ex multis Cass.sez.1 n.16213 del 25/2/2010; sez. 1 n.40819 del
14/10/2010), purchè la inosservanza della disposizione costituisca ulteriore indice di
pericolosità (Corte Cost. n.282 del 2010). Secondo la Corte Costituzionale, infatti, la
prescrizione di “rispettare le leggi” si riferisce al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare
tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa
condotta: non soltanto le norme penali dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza
sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale (sent.282/2010 cit.).
Ed a tale ultimo proposito ha evidenziato la Corte distrettuale che la detenzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope fosse indice inequivocable di persistente pericolosità sociale “essendo
le norme che ne impongono il divieto poste a salvaguardia della collettività” (pag.3 sent.).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 14/10/2015

DEPONI-Al-A íN
Il Presidente

impugnazione”. (così anche Cass. Sez. 6 n.49754 del 21.11.2012, Casulli, Rv.254102; Cass.
sez. 6 n.28411 del 13.11.2012, Santapaolo, Rv.256435).
Anche più di recente è stato ribadito che, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione
“per relationem” alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate
dall’appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivísibilmente
esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. sez. 2 n.30838 del 19.3.2013, Autieri,
Rv.257056).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA