Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46501 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46501 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI GIORGIO CLAUDIO N. IL 17/03/1964
avverso la sentenza n. 191/2011 TRIB.SEZ.DIST. di GIULIANO VA,
del 18/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 17/07/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova -giudice monocraticoapplicava all’imputato la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui
all’art. 186 commi 1, 2 lett. c, 2 bis e 4 del codice della strada;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, osservando che il
cod.proc.pen.;
– Rilevato che non è consentito in sede di ricorso per cassazione svolgere censure attinenti alla
misura della pena concordata dalle parti, salvo che si tratti di pena illegalmente determinata ( Cass.
21/12/2009 El Hanana);
– Ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e che la declaratoria
d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non
emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17-7-2013.
Giudice aveva omesso di valutare, ai fini della determinazione della pena, i criteri di cui all’art. 133