Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 465 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 465 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAZIO FILIPPO N. IL 19/08/1973
avverso la sentenza n. 3811/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 25/10/2013

Ritenuto:
– che la Corte d’appello di Palermo con sentenza del 26/02/2013 ha confermato la sentenza del
Tribunale di Termini Imerese in data 14/05/2012, con la quale Fazio Filippo era stato dichiarato
colpevole del reato di cui agli art. 15 lett. c) e 24 della L. n. 963/1965, a lui ascritto, per avere
detenuto a bordo di una imbarcazione da pesca 10 esemplari di tonno rosso e 11 esemplari di pesce
spada di dimensioni inferiori a quelle di cui è consentita la pesca, e condannato alla pena di mesi tre
di arresto;

materiale probatorio acquisito agli atti processuali ed, in particolare, la corte territoriale ha rigettato
i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva sostenuto l’insussistenza dell’elemento
psicologico del reato;
– che sul punto la sentenza ha osservato che nel caso in esame doveva ritenersi quanto meno
sussistente l’elemento della colpa, in considerazione del numero dei pesci sottomisura rinvenuti
sulla imbarcazione, sicché non poteva ritenersi plausibile che l’imputato non si fosse accorto di
avere effettuato una pesca non consentita;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale, denunziando
violazione di legge e vizi di motivazione, ripropone la medesima questione sottoposta all’esame dei
giudici di merito della mancanza dell’elemento psicologico del reato, respinta con motivazione
puntuale ed immune da vizi logici;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.

– che i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo

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