Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46499 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46499 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BADAOUI TAOUFIK N. IL 08/06/1973
avverso la sentenza n. 3259/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 17/07/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di BADAOUI
Taoufik per il reato di cui all’art. 186 lett. C) C.d.S. per guida in stato di ebbrezza di
un’auto Fiat Punto, con tasso alcolemico rilevato di g\I 2,24 (acc. in Porto Recanati il
8\5\2007). Veniva anche confermata la pena di giorni 20 di arresto ed C 400= di
ammenda.

3. Il ricorso é inammissibile.
Invero le censure mosse sono generiche e non consentite nel giudizio di legittimità,
atteso che è stata riproposta la medesima tesi già esaminata dalla Corte di merito.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di diritto: “E’
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (in termini, Sez. 4, N. 256/98

ud. 18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud. 15/12/1992 – RV.
193046).

Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del
proprio convincimento, vagliando analiticamente le questioni sottoposte al suo esame
ed evidenziando come la responsabilità dell’imputato emergesse chiara dalle indagini
svolte ed, in particolare, dal fatto che il teste Mahfoud Abdelhak aveva riferito che alla
guida del veicolo vi era l’imputato.
Le censure sul punto mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso
generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di
primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non
consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle
argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui
avere rilievo.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 luglio 2013
Il Consigliere estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il difetto di motivazione in
relazione alla sua affermata penale responsabilità essendo dubbio il suo
riconoscimento quale conducente dell’auto.

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