Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46492 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46492 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CECCONI MASSIMILIANO N. IL 13/07/1974
avverso l’ordinanza n. 1406/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
08/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
O (13.4.A4A.
Att&t/t0

‘,.St 9U 49 ecemrso

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/11/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza in data 8.7.2013 il Tribunale del riesame di Roma – a
seguito di appello proposto nell’interesse di CECCONI Massimiliano
avverso la ordinanza emessa il 20.5.2013 dal GIP del Tribunale di Roma
– ha rigettato l’appello e confermato la ordinanza con la quale è stata

rigettata la istanza difensiva di revoca o sostituzione della misura della
custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore
dell’indagato deducendo vizio della motivazione in ordine alle dedotte
condizioni

di

salute

della

figlia

minorenne

dell’istante,

ingiustificatamente ritenute insussistenti e sub valenti • rispetto alle
esigenze cautelari. Inoltre, si censura la valutazione in ordine alla
idoneità della sola misura inframuraria ed alle esigenze cautelari,
evidenziando l’erronea indicazione della latitanza di colui che è stato
messo in relazione con il CECCONI e la sottovalutazione delle esigenze
di cura della figlia minore che avrebbero garantito la permanenza
dell’indagato presso la abitazione. Infine, si evidenzia la impossibilità
della reiterazione dei reati in ragione della sottoposizione dei sodali a
misure cautelari e della incensuratezza del CECCONI accusato di reati
commessi in un breve lasso di tempo durante il quale aveva perso il
lavoro.
3.

Il ricorso è inammissibile.

4.

Inammissibili sono entrambi i motivi volti ad una mera rivalutazione in
fatto rispetto ad una motivazione che , senza vizi logici e giuridici, ha
desunto la permanenza delle esigenze in ragione della gravità dei reato
contestati – tra i quali quello ex art. 74 d.p.r. n.309/90, per il quale vige
una duplice presunzione cautelare ancorché relativa – della personalità
dell’imputato e del ruolo rivestito quale responsabile della «piazza»
di Terracina in stretto contatto con altro soggetto individuato come
uomo di fiducia dei promotori dell’associazione criminosa, in uno alla
pluralità degli episodi di detenzione di rilevanti quantità di cocaina.
Come pure ha desunto l’adeguatezza della detenzione inframuraria dallo
spessore della pericolosità sociale dell’imputato desunta dai rapporti
esistenti con altri componenti del gruppo e, in particolare, con il DEL
VECCHIO di cui – diversamente da quanto assume il ricorrente – non si
assume la attualità della latitanza. Ancora, esulandosi dalla previsione di
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cui all’art. 275 co. IV c.p.p., incensurabile è la ritenuta inincidenza delle
esigenze correlate alla figlia sulle prospettate esigenze.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa della ammende.
6. Devono disporsi gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1 ter disp.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, 12.11.2013

att.c.p.p..

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