Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46491 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46491 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VAKA ADRIAN N. IL 16/02/1969
avverso l’ordinanza n. 256/2013 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
04/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere ott. ANGELO CAPOZZI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv. •,

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Data Udienza: 12/11/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1.

Con ordinanza del 4.6.2013 il Tribunale del riesame di Taranto – a
seguito di ricorso nell’interesse dell’imputato VAKA Adrian avverso la
ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Taranto il 29.3.20013- ha
confermato detta ordinanza con la quale è stata applicata al predetto la

custodia in carcere in relazione al delitto di cui all’art. 73-80 DPR n.
309/90 per detenzione a fini di spaccio di un ingente quantitativo di
eroina (kg. 7 circa) commesso in San Giorgio Jonico il 14.9.2008.
2.

Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato deducendo:
violazione dell’art. 3 cost. e 309 c.p.p. per mancanza e/o erronea

2.1.

interpretazione di norma processuale e/o mancanza,contraddittorietà e
illogicità di motivazione in relazione al rigetto della eccezione difensiva
ex art. 309 co. 5 e 10 c.p.p. e conseguente inefficacia della ordinanza
impugnata. In particolare si censura la risposta in ordine alla eccepita
mancanza di trasmissione della motivazione della sentenza di condanna
sulla base della quale era stata emessa la ordinanza impugnata e
all’assenza di indicazioni in ordine alla sussistenza in concreto di
elementi

emersi

in

dibattimento

che

potessero giustificare la

responsabilità dell’imputato in ordine al delitto ascrittogli. Ancora, si
deduce l’omessa considerazione della eccepita mancata trasmissione
della precedente ordinanza del 27.3.2009.
mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione in ordine

2.2.

alla eccepita insussistenza di esigenze cautelari e adeguatezza della
misura applicata in ragione della risalenza nel tempo dei precedenti,
compreso quello per evasione e della risalenza ed unicità del fatto
addebitato, non potendosi valorizzare il decreto di latitanza fondato solo
sul mancato reperimento dell’imputato trasferitosi in un paese limitrofo
rispetto a quello in cui risultava residente.
3.

Il ricorso è inammissibile.

4.

L’imputato è stato raggiunto dalla ordinanza cautelare impugnata ai
sensi dell’art. 275 co. 1 bis c.p.p., seguito della sua condanna ad anni

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quindici di reclusione oltre la multa in ordine al reato di cui sopra e dopo
una prima decretazione del suo stato di latitanza, cessata al momento
della intervenuta cattura.
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5.

Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.
Vanno ribaditi i seguenti principi di diritto ai quali questo Collegio
aderisce.
I gravi indizi di colpevolezza, necessari per l’applicazione di una

5.1.

misura cautelare, possono essere desunti anche dal semplice dispositivo
di una sentenza di condanna, ancorchè non sia stata ancora depositata
la motivazione ( Sez. 3, Sentenza n. 6780 del 27/01/2012 Rv. 251990
Imputato: P.).

nel corso del procedimento principale, di sentenza non definitiva di
condanna implica la non riproponibilità, in sede di procedimento
incidentale “de libertate”, della questione concernente la sussistenza o
meno dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 1, Sentenza n. 29107 del
14/07/2006 Rv. 235267 Imputato: Barra).
L’inefficacia della misura per tardiva od omessa trasmissione

5.3.

degli atti al tribunale del riesame si verifica solo per la mancata
trasmissione di tutti gli atti o anche di un solo atto che sia tuttavia stato
ritenuto dal giudice effettivamente determinante ai fini dell’applicazione
della misura ( Sez. 3, Sentenza n. 37009 del 07/07/2011 Rv. 251392
Imputato: Andriola).
La sanzione di perdita di efficacia della misura cautelare prevista

5.4.

dall’art. 309 comma quinto cod. proc. pen. si applica esclusivamente nei
casi in cui il P.M. abbia omesso di trasmettere al tribunale del riesame
atti favorevoli all’indagato da lui non conosciuti nè conoscibili

(Sez. 2,

Sentenza n. 9952 del 04/03/2005 Rv. 231127Imputato: Caruso)
6.

Cosicchè legittimamente il Tribunale ha ritenuto sufficiente a
giustificare il quadro indiziario la esistenza del dispositivo di condanna e
rigettato la eccezione difensiva in ordine alla omessa trasmissione della
motivazione, peraltro non ancora depositata in ragione del termine
prefissato. Parimenti ineccepibile è il rigetto della medesima eccezione in
relazione all’omessa trasmissione della precedente ordinanza del
27.3.2009, comunque già conosciuta dalla difesa.

7.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto sostanzialmente
propositivo di una rivalutazione in fatto in presenza di una articolata e
congrua motivazione che ha giustificato, senza vizi logici e giuridici, la
esistenza delle esigenze e l’adeguatezza della misura applicata in
ragione della entità della pena, delle connotazioni del fatto per il quale si
era proceduto – dimostrativo dell’inserimento a livelli alti della catena
del traffico illecito – dei precedenti definitivi di cui uno specifico, della

2

In tema di misure cautelari personali, l’intervenuta pronuncia,

5.2.

precedente latitanza dell’imputato non smentita da alcuna contraria
deduzione difensiva e di quella successivamente verificatasi all’indomani
della ordinanza in questione, oltreché della dimostrata disponibilità di
appoggi logistici ed economici nonché della stessa pregressa condanna
per evasione. Del tutto congrua è,inoltre, la considerazione della
accertata disponibilità da parte dell’imputato di documenti d’identità falsi
a suo nome, circostanza che ha contribuito a giustificare la mancanza di

8.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

9.

Devono disporsi gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1 ter disp. att.
c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 94 co. 1 ter disp. att.c.p.p..
Così deciso in Roma, 12.11.2013.

prognosi favorevole al rispetto di misure autocustodiali.

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