Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46489 del 06/11/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46489 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANAYO CHUKWU OKONKWO N. IL 05/09/1974
OBSIKE OKECHUKWU N. IL 02/02/1964
USMAN TOMASO N. IL 15/06/1977
CHUKWU OZOEMA JAMES OKWUDILI N. IL 05/05/1969
avverso l’ordinanza n. 2469/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
29/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
G MENDOLA;
l e/sentitgye.conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
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Data Udienza: 06/11/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 29/5/2013 il Tribunale del riesame di
Napoli, adito dagli imputati Anayo Chukwu Okonkwo, Obsike
Okechukwu, Usman Tomaso e Chukwu 0.J.0kwuduli, cittadini
nigeriani, in sede di appello, confermava l’ordinanza in data
27/3/2013, con la quale il Tribunale di Napoli in sede
declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia
in carcere, loro inflitta per vari reati, tra cui quello ex
art.74 DPR 309/90, per decorrenza dei termini massimi di fase ex
artt.303-304/6 cpp..
Contro tale decisione ricorrono gli imputati a mezzo del loro
difensore, il quale nell’unico motivo a sostegno della richiesta
di annullamento, denunciano la violazione della legge processuale
in riferimento all’art.304/6 cpp.,
reiterando la tesi già
sostenuta nell’atto di gravame, secondo la quale il doppio del
termine custodiale – pari a complessivi tre anni di reclusione in
ragione della complessità del dibattimento – costituisce un
limite invalicabile del termine di fase, non suscettibile quindi
di aggiungere nel suo computo anche l’ulteriore periodo di mesi
sei previsto dall’art.303/1 lett.b) n.3 e n.3bis cpp., per
reati richiamati dall’art.407/2 lett.a), tra i quali quello
ascritto agli imputati.
Il ricorso è destituito di fondamento e deve essere pertanto
rigettato.
Ed invero il ricorrente contesta senza apprezzabili motivi in
diritto il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di
questa Corte, qui correttamente condiviso e applicato, a mente
del quale in tema di custodia cautelare, l’aumento fino a sei
mesi della fase dibattimentale di primo grado, previsto
dall’art.303/1 lett.b)n.3bis cpp., con riferimento ai delitti di
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dibattimentale aveva rigettato la richiesta difensiva di
Cui
all’art.407/2
lett.a
cpp..
è
automatico,
in
quanto
esplicitamente voluto dal legislatore in ragione della rilevante
gravità di una particolare categoria di delitti; ne consegue che
ai fini della operatività di tale aumento non solo non è
necessario alcun provvedimento del giudice, ma più ancora di esso
non si deve tener conto nel computo del doppio del termine di
fase della stessa custodia cautelare, che va pertanto aggiunto
31/1/2005 n.3043 Rv.230871).
Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di
cui all’art.94-1ter disp.att.cpp..
Così deciso in Roma 6/6/2013
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(Cass.Sez.V 11/7-26/7/2012 n.30759 Rv.252938; Sez.I 13/1-