Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46488 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46488 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CANTURI ROCCO N. IL 20/10/1971
avverso l’ordinanza n. 637/2013 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
04/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. EZL-K1.Lit -k._ et).. c) ,(Le_.
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Uditi difensor Avv.; qf,,c),.x>

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Data Udienza: 06/11/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Con ordinanza in data 4/6/2013 il Tribunale di Bologna, adito
dall’indagato Canturi Rocco in sede di riesame ai sensi
dell’art.309 cpp., confermava la misura cautelare della custodia
in carcere, applicata al predetto in data 8/5/2013 dal G.I.P. in
sede in ordine al reato di cui agli artt.110 cp e 73/ibis DPR

Il predetto era stato tratto in arresto, siccome fermato alla
guida di un autovettura, il cui passeggero aveva cercato alla
vista degli operanti di disfarsi di tre involucri, contenenti
cocaina, che celava sulla sua persona, e occultati in una borsa,
posta sui sedili posteriori venivano rinvenuti gr.299 della
medesima sostanza; inoltre l’indagato veniva trovato in possesso
di C 350, nonché di numerose ricevute di ricarica post-pay per un
totale di E 7.290.

Contro tale decisione ricorre l’indagato a mezzo del suo
difensore che a sostegno dell’annullamento articola due motivi.
Con il primo motivo denuncia la nullità dell’ordinanza per
violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al
giudizio di gravità indiziaria, censurando i giudici del riesame,
che avevano sostenuto una tesi accusatoria fondata su meri
sospetti e congetture ovvero su indizi privi di qualunque
riscontro probatorio e mancanti dei requisiti della precisione,
gravità e concordanza, avevano ignorato la condotta dell’indagato
precedente al fermo e durante il controllo subito, la completa
assunzione di responsabilità da parte del presunto complice, suo
amico, in favore del quale si era prestato ospitandolo a bordo
della sua auto, ignaro del contenuto della valigia da lui
posseduta, l’esito negativo della perquisizione, nonché avevano
omesso di motivare in maniera compiuta sulle doglianze sollevate

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309/90.

dalla difesa e supportate dalle risultanze delle investigazioni
difensive.
Con il secondo motivo deduce stessi vizi di legittimità in
riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari e
sostenendo che il Tribunale aveva espresso un giudizio di
pericolosità e elevata probabilità di ricaduta nel reato, desunto
da mere congetture e non già da elementi concreti e

affermatati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

E’ fondato il primo motivo di ricorso, in esso assorbito il
secondo.
Ed invero gli unici elementi, valorizzati dal Tribunale a
sostegno del giudizio di gravità indiziaria appaiono consistere:
nella insostenibilità e inverosimiglianza del viaggio
dell’indagato, che, nel prestarsi ad assistere l’amico giunto
alla stazione, ospitandolo nella sua auto, anziché accompagnarlo
alla più vicina pensione, lo conduce dopo un lungo percorso ad un
bar, dove si trattengono per circa 5-10 minuti per prendere un
caffè, nonché nel possesso di alcune ricevute di ricarica postpay e nella insostenibilità della tesi difensiva, che fossero
destinate ad un amico in difficoltà economiche.
Ad avviso del Tribunale la consapevolezza in capo all’indagato
della presenza della droga a bordo della sua autovettura e il
contributo all’azione criminosa deriverebbe dallo scopo del
viaggio al bar, che sarebbe stato dettato da motivi ben diversi
dal desiderio di prendere un caffè, quanto piuttosto per
incontrare qualcuno interessato all’arrivo della partita di
droga, e quanto alle ricevute post-pay in difetto della prova
della capacità economica dell’indagato, sarebbe ingiustificato il
possesso di esse da parte dell’indagato.
Entrambi gli argomenti appaiono privi di fondamento logico,
laddove non specificano da quali elementi concreti si trae la
convinzione che il bar fosse un luogo di smistamento della droga
e lo scopo della visita fosse quello di smerciare la droga, non

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oggettivamente riscontrabili secondo i principi più volte

• potendo

ritenersi tali la lunga durata del viaggio e la

permanenza nel bar per un tempo eccedente la consumazione di un
caffè; quanto ai valori posseduti non si comprende quale
connessione avessero con la condotta criminosa contestata.

Si ricorda in proposito che la giurisprudenza di questa Corte è
ormai attestata al principio che la partecipazione nel reato può

agevolino la condotta illecita, anche solo assicurando all’altro
concorrente stimolo all’azione o a un maggior senso di sicurezza
nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta
delittuosa. Occorre insomma un contributo causale, seppure in
termini minimi di facilitazione della condotta delittuosa, mentre
la semplice conoscenza o anche l’adesione morale, l’assistenza
inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la
fattispecie concorsuale (ex multis Cass.Sez.VI 3/6/1994 n.9930
Rv.199162, Cass.Sez.IV 5/2/1998 n.3924 Rv.210638).

Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il
rinvio al Tribunale di Bologna che nel demandato nuovo esame
provveda alla eliminazione della evidenziate incongruenze
motivazionali alla stregua dell’enunciato principio e nell’ovvia
autonomia della valutazione di fatto.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna
per nuovo esame.
Così deciso in Roma 6/11/2013
Il P esidel
t

manifestarsi in forme di “presenza”, sempre che le stesse

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