Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46487 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46487 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HOXHA VEHBI N. IL 05/03/1968
avverso l’ordinanza n. 682/2013 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
20/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
G MENDOLA;
iketAcMle e/sentite le conclusioni del PG Dott. DUA-tcl.e
WALUWAA-;\ \A,LUGU,

Udit ifensor Avv.;

-/q

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Con ordinanza in data 20/6/2013 il Tribunale di Bari, adito
dall’indagato Hoxha Vehbi, cittadino albanese, in sede di riesame
ai sensi dell’art.309 DPR 309/90, confermava la misura della
custodia cautelare in carcere, inflitta al predetto con ordinanza
del G.I.P. in sede in data 6/6/2013 in ordine al reato di cui

Secondo l’impostazione accusatoria l’indagato era stato fermato
nel Porto di Bari a bordo di un furgone Fiat Iveco con targa
albanese, sbarcato dalla MW “Bari”, proveniente dall’Albania, che
trasportava un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo
marijuana del peso di kg.1.375,00, contenuto in n.93 cartoni
occultati, dietro un carico di camice, destinato ad una ditta di
Padova.

Contro tale provvedimento ricorre l’indagato a mezzo del suo
difensore, il quale a sostegno della richiesta di annullamento
pone in una lunga e articolata memoria vari motivi.

Con i primi due motivi denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione in riferimento alla mancata valutazione ai fini
dell’apprezzamento della gravità del quadro indiziario della
prova documentale, costituita dalla bolletta doganale emessa
dall’Autorità Albanese, la quale non solo attestava la
corrispondenza del peso del furgone e del suo carico di camicie a
quello reale, ma convalidava insieme con la manomissione del
sigillo, rilevata al momento dello sbarco nel porto di Bari, la
versione dell’indagato di totale estraneità ai fatti.
Con il terzo motivo lamenta violazione della legge processuale in
riferimento alla mancata declaratoria di inefficacia
dell’ordinanza genetica in forza della mancata trasmissione degli
atti presenti nel fascicolo del Tribunale e non compresi

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agli artt.73/1bis-80/2 DPR 309/90.

nell’indice, censurando l’assunto del Tribunale, secondo cui i
presunti atti non trasmessi nel termine di legge recavano la
numerazione delle pagine, ricomprese entro la pag.94, laddove al
contrario quei medesimi atti non risultavano indicati nell’indice
di trasmissione, onde dovevano considerarsi come mai pervenuti,
indipendentemente dalla loro numerazione da l a 94.
Con il quarto motivo deduce la violazione della legge

internazionale relativo ai diritti civili e politici 9/12/1966,
reso esecutivo in Italia con legge n.881/1977 in riferimento alla
mancata prova della ricezione da parte dell’indagato del titolo
custodiale tradotto nella sua lingua madre, nonché alla
assistenza nel corso dell’udienza camerale di un interprete nella
stessa persona, che lo aveva assistito al momento dell’arresto in
violazione dell’art.144 cpp..
Con il quinto motivo eccepisce il vizio di motivazione in
riferimento alla contestata aggravante dell’ingente quantità, non
avendo il giudice del riesame dedicato un sia pur minimo accenno
alla trattazione dell’argomento difensivo de quo.
Con il sesto motivo censura la conferma del titolo custodiale con
riguardo alla configurabilità dell’aggravante ex art.80/2 DPR
cit. alla stregua di soli due certificati di analisi, presenti
nel fascicolo e non richiamati nell’indice degli atti trasmessi,
relative a soli due reperti di scarsa quantità, non idonei a
deporre a favore della tesi investigativa della qualità e
quantità dello stupefacente.
Infine con il settimo e ultimo motivo denunzia la insussistenza
di esigenze cautelari e il vizio di motivazione in riferimento
alla valutazione della prova documentale della propria innocenza
fornita dall’indagato.

Il ricorso è inammissibile.

Le censure relative al rito sono manifestamente infondate.

M” i

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processuale, dell’art6 CEDU e dell’art.14/3 lett.A) del Patto

Ed invero la doglianza circa la mancata trasmissione di atti
presenti nel fascicolo del Tribunale, ma non elencati
nell’indice, a prescindere dalla sua genericità, laddove non
specifica quali fossero e quali incidenza avessero avuto sulla
decisione impugnata, ha già costituito oggetto di disamina da
parte del Tribunale, che ne ha giustificato la ritualità,
evidenziando come l’indice degli atti trasmessi, sebbene redatto

risultavano numerati, prova evidente della loro contestuale
trasmissione insieme al resto della documentazione.
Quanto alla mancata prova della ricezione da parte dell’indagato
del titolo custodiale, redatto nella lingua madre, questa Corte
ha più volte chiarito che l’ordinanza impositiva della custodia
cautelare emessa nei confronti di un cittadino straniero, del
quale si ignori che non è in grado di comprendere la lingua
italiana, non deve essere notificata insieme con la sua
traduzione, in quanto in tal caso la tutela dell’indagato, che
ignori la lingua italiana, è assicurata – una volta eseguito il
provvedimento – o dalla traduzione in lingua a lui nota, a norma
dell’art.94/1bis disp.att.cpp., ovvero dalla nomina in sede di
interrogatorio di garanzia, di un interprete, che traduca le
contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno
determinato l’emissione del provvedimento nei suoi confronti
(Casse.Sez.Un.24/9/2003-9/2/2004 n.5052 Rv.226717; Sez.I 19/619/9/2012 n.35878 Rv.253283).
Ciò è avvenuto e non è contestato nel caso in esame, a nulla
rilevando l’assistenza del medesimo interprete in sede di
interrogatorio e in sede di udienza camerale in violazione
dell’art.144 cpp., non eccepita nei termini di cui al secondo
comma dell’art.182 cpp.

Esulano dal catalogo dei casi di ricorso le doglianze,
concernenti il giudizio di gravità indiziaria, dirette, come
appaiono, ad ottenere una rilettura delle risultanza processuali
e una rivalutazione della consistenza indiziaria e delle

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sinteticamente, recasse la numerazione da l a 94 e tutti gli atti

circostanze, poste dal giudice della cautela a fondamento della
custodia cautelare in carcere, condivise e fatte proprie dal
Tribunale, che con argomenti immuni da vizi logici o interne
contraddizioni ha correttamente valorizzato: la proprietà in capo
all’indagato del mezzo, su cui era nascosta la droga; il valore e
la quantità di essa, a conforto dell’aggravante ex art.80/2 DPR
cit.; l’estrema affidabilità del corriere, nella cui esclusiva

trasporto nel lasso di tempo tra il carico e la consegna a
destinazione, da cui l’ovvia esclusione dell’ipotesi che
l’esportatore di merce di così elevato valore abbia corso il
rischio di affidarla ad un soggetto ignaro; la difficoltà delle
operazioni di carico, avuto riguardo al numero dei colli
contenenti la droga, che non potevano svolgersi in assenza o
all’insaputa del trasportatore. Dal canto suo la difesa non offre
elementi concreti, idonei a scardinare tale solido quadro
indiziario, non potendo considerarsi tali_ l’allegato allentamento
del sigillo, posto a chiusura del mezzo ovvero la bolletta
doganale, di cui si ignora la allegazione agli atti e la sua
autenticità.
D’altronde

la valutazione della gravità indiziaria, che

avvenendo

in un contesto incidentale del procedimento de

libertate,

e quindi allo stato degli atti, cioè sulla base di

materiale

conoscitivo in itinere – deve essere orientata ad

acquisire

non la certezza, ma la elevata probabilità di

colpevolezza dell’indagato.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di E 1.000,00.

P.

Q.

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M.

disponibilità si sarebbe venuta a trovare la droga durante il

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art.94-1/ter disp.att.cpp.
Così deciso in Roma 6/11/2013

IlIsiden e

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