Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46486 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46486 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARINSALDI MARCO N. IL 14/08/1967
avverso l’ordinanza n. 7/2013 GIUDICE DI PACE di ROMA, del
07/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
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lette/sepfite le conclusioni del PG Dott. qZ
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Data Udienza: 06/11/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Marinsaldi Marco ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore
contro il decreto in data 28/2/2013 del Giudice di Pace di Roma
indicato in epigrafe, che aveva convalidato il provvedimento del
Questore in sede emesso nei suoi confronti ai sensi
dell’art.75/bis DPR 309/90 e si duole della lesione del proprio

minimo di 48 ore, che deve intercorrere tra la notifica del
provvedimento e la sua convalida, nonché della omessa esposizione
delle ragioni che giustificavano la convalida stessa.

Il ricorso è fondato.
Ed invero nel caso di specie il provvedimento del Questore
risulta notificato il 20 febbraio 2013 alle ore 11,40, come
risulta dal verbale di notifica, e la convalida risulta
intervenuta il 28 febbraio alle ore 9,40.
Si è quindi verificata una compressione degli spazi assegnati al
destinatario della misura, come ribadito nella giurisprudenza di
questa Corte, che ha ritenuto illegittimo per violazione delle
garanzie difensive il decreto del giudice di pace, che convalida
il provvedimento del Questore ex art.75/bis DPR 309/90, prima che
siano trascorse 48 ore dalla notifica all’interessato del
provvedimento medesimo (Cass.Sez.IV 15/7/2010 n.32065).
In tale ipotesi l’annullamento del decreto di convalida comporta
la perdita di efficacia del provvedimento impugnato, in quanto
una rinnovata convalida incontrerebbe l’ostacolo del termine di
48 ore, stabilito dalla legge e ormai decorso (Cass.Sez.VI
15/10/2010 n.39212).

P.

Q.

2

M.

diritto di difesa, conseguente al mancato rispetto del termine

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e per l’effetto
dichiara inefficace il provvedimento del Questore di Roma in data
31/12/2012.
Roma 6/11/2013

Così deciso

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