Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46485 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46485 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BELGIORNO GIOSUE’ N. IL 28/11/1989
avverso l’ordinanza n. 2115/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
26/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Oscar e,e. h 40- t-k
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Data Udienza: 30/10/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 26.3.2013 il Tribunale del riesame di Napoli – a
seguito di ricorso proposto nell’interesse di BELGIORNO Giosuè (del
1989) avverso la ordinanza cautelare emessa il 26.2.2013 dal GIP

la misura della custodia cautelare in carcere – ha confermato detta
ordinanza con la quale sono stati riconosciuti sussistenti gravi indizi di
colpevolezza nei confronti del predetto BELGIORNO in relazione ai delitti
di cui – capo A)- all’art. 416 bis c.p. per partecipazione al clan AMATO:
PAGANO con il ruolo di partecipe e coinvolto nel traffico di sostanze
stupefacenti e – capo B) – all’art. 74 DPR n. 309/90 – 7 I.n. 203/91 per partecipazione, nell’ambito del medesimo clan, ad una associazione
a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e con il ruolo di gestore
di piazze di spaccio.
2. Avverso l’ordinanza di conferma ha proposto ricorso per cassazione il
difensore dell’indagato deducendo violazione degli artt. 273 , 192 c.p.p.
in riferimento alla ritenuta sussistenza a carico dell’indagato di gravi
indizi di colpevolezza in ordine ad entrambi i reati in contestazione,
risultando:
2.1.

difetto di motivazione in ordine ai presupposti di utilizzabilità
delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in ordine alle quali
risultano omessi i riferimenti ai provvedimenti pregressi asseritamente
confermativi ed il deposito dei verbali illustrativi dei contenuti della
collaborazione, essendosi limitato il Tribunale alla trascrizione di stralci
dichiarativi.

2.2.

difetto di motivazione in ordine alla gravità indiziaria
relativamente alla condotta partecipativa sub B), essendosi
erroneamente avallata la convergenza del molteplice in ordine a
dichiarazioni generiche e discrasiche, travisando le dichiarazioni del
MARINO e non potendosi la ipotizzata partecipazione da quella ex art.
416bis c.p..

2.3.

difetto di motivazione in ordine alla affectio societatis ovvero alla
effettiva consapevolezza dell’indagato circa il vincolo associativo sub B)
essendo essa stata affermata senza una coerente e approfondita
motivazione.

1

distrettuale del Tribunale di Napoli con la quale era applicata al predetto

3. I motivi relativi alla motivazione resa in ordine alla sussistenza della
gravità indiziaria sono inammissibili.
3.1.

Inammissibile per genericità è la doglianza relativa alla omessa
esposizione delle previe verifiche giurisdizionali delle fonti dichiarative
siccome quelle relative al primo gruppo son valutate alla stregua
dell’elevato grado di ricostruzione che hanno consentito e quelle relative
al secondo gruppo fanno specificamente riferimento ai provvedimenti del
luglio e dicembre 2012; inammissibile è la generica deduzione relativa

ai fini della valutazione di attendibilità dei propalanti.
3.2.

Inammissibile perché sostanzialmente ripropositiva di una
valutazione in fatto del compendio dichiarativo è il secondo profilo di
doglianza. Il Tribunale – dopo una ampia premessa nell’ambito della
quale ha esposto , valutandolo criticamente, il compendio proveniente
dai collaboratori di giustizia e le emergenze a riguardo degli equilibri
raggiunti dai clan camorristici operanti sul territorio all’indomani della
«prima faida di Scampia» del 2004 – affronta la posizione del
ricorrente convalidando la sussistenza della gravità indiziaria fondata
sulle propalazioni dei collaboratori di giustizia ESPOSITO
Biagio,CERRATO Carmine, MENNA Luca, SECONDO Luigi, ILLIANO
Giovanni, MARINO Giovanni e ANNUNZIATA Gaetano – dei quali
richiama criteri ed esiti della valutazione di attendibilità riproducendo
degli stralci direttamente riferiti al ricorrente – oltreché su alcune
intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento;
successivamente giustificando il giudizio di intraneità ad entrambi i
sodalizi contestati dell’indagato, figlioccio di Cesare PAGANO, che aveva
curato durante la latitanza, in ragione della sua costante presenza nei
covi di via Cicerone a Melito o alla «219» ove i vertici del clan si
riunivano per coordinare le attività illecite dei sodalizio, come pure della
gestione delle piazze di spaccio – risultando, tra l’altro,« in quota»
alla 219 di Mento- e del controllo armato del territorio, essendo indicato
da tutti i propalanti con il ruolo di killer coadiuvato da un gruppo di
giovani, avendo partecipato ad alcuni omicidi; risultava , inoltre,
«autorizzato» ai c.d. passaggi di mano della cocaina come unico
affiliato per il comune di Melito ( tanto, secondo le dichiarazioni di
ESPOSTTO, MENNA,MARINO e ANNUNZIATA). La stabilità del suo
rapporto e la natura fiduciaria del suo ruolo all’interno del clan – oltre
alle frequentazioni con i PAGANO – risultava anche dall’elevato
«stipendio» corrispostogli, non commisurabile comunque a quello

2

alla mancata considerazione dell’omesso deposito dei verbali riassuntivi

destinato a soggetti gregari. La ordinanza ha, quindi, rigettato le
deduzioni difensive volte a censurare la genericità e non convergenza
delle dichiarazioni, notando la sufficienza de(l’apporto dichiarativo sui
«passaggi di mano» di entrambi i propalanti ESPOSITO e
ANNUNZIATA ed il concordante riferimento sul punto fornito anche dal
MENNA., escludendo che il riferimento del MARINO inficiasse il dato
indiziario così ricostruito, risultando piuttosto di esso confermativo.

controlli di p.g. nell’ambito dei quali il ricorrente compare con alcuni
sodali attinti dalla stessa ordinanza.
Le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono in una

3.3.

riproposizione di valutazioni in fatto delle propalazioni dei collaboratori
senza attingere effettivamente a vizi della motivazione che – invece – si
è posta nell’alveo di legittimità richiamato allorquando, dopo la congrua
valutazione di attendibilità dei dichiaranti, ha mostrato di scandagliare le
relative dichiarazioni individuandone specifici e rilevanti punti di
convergenza in ordine al ruolo associativo ascritto all’indagato sia in
relazione al capo A) – in ordine al quale, sulla base delle convergenti
dichiarazioni sull’affiliazione del ricorrente corroborate da specifiche
mansioni di controllo

anche

armato

del

territorio consonante al

pregnante ruolo di killer, è rimarcata conclusivamente e correttamente
la natura fiduciaria del ruolo svolto dal ricorrente, stipendiato
cospicuamente dal clan – che al capo B) – in presenza degli indici
partecipativi ricordati sul sintonico coinvolgimento nel traffico di
droga,mediante la specifica mansione riconosciutagli, punto di forza e
centro preminente di interesse del clan.
4.

Inammissibile per genericità è la terza deduzione in ordine al ruolo
partecipativo che con motivazione logica e priva di vizi giuridici, è
desunta dalla funzionale mansione riconosciuta al BELGIORNO in
rapporto a contesti territoriali monopolisticamente controllati dal clan
per lo svolgimento del traffico di droga.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
6.

Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell’art. 94 co. 1
ter disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

3

Aggiuntivamente, infine, l’ordinanza richiama il riscontro fornito dai

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, 30.10.2013.

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