Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46484 del 30/10/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46484 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TEATRO RAFFAELE N. IL 03/02/1990
avverso l’ordinanza n. 1973/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
20/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. OseIT CC-à 9\4 ti (soLO
CA-NAPO j kr I&JUP LS J’ <2_1f5D Udit i difensor Avv.imtS vif.A.k C e- KAVS9t1
4-1 100 .)2: a-(2-e.D ( L-g trieArgp. Data Udienza: 30/10/2013 Considerato in fatto e ritenuto in diritto 1. Con ordinanza del 20.3.2013 il Tribunale del riesame di Napoli - a
seguito di ricorso proposto nell'interesse di TEATRO Raffaele avverso la
ordinanza cautelare emessa il 26.2.2013 dal GIP distrettuale del custodia cautelare in carcere - ha confermato detta ordinanza con la
quale sono stati riconosciuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei
confronti del TEATRO in relazione ai delitti di cui - capo A)- all'art. 416
bis c.p. per partecipazione al clan AMATO-PAGANO con il ruolo di
partecipe e coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti e - capo B) all'art. 74 DPR n. 309/90 - 7 I.n. 203/91 - per partecipazione ,
nell'ambito del medesimo clan, ad una associazione a delinquere
finalizzata al traffico di stupefacenti e con il ruolo di gestore delle piazze
di spaccio.
2. Avverso l'ordinanza di conferma ha proposto ricorso per cassazione
l'indagato, sia personalmente che a mezzo dei difensori, deducendo:
3.
3.1. Con il ricorso personale:
violazione ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli
artt.125 co. 3 , 292 co. 2 lett. c) e cbis) , co. 2 ter, 309 c.p.p.;
inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in ordine al
rigetto della eccezione difensiva di declaratoria di nullità della ordinanza
impositiva per mancanza di motivazione avendo solo assertivamente
risposto a detta eccezione che aveva dedotto l'utilizzo generalizzato - e
coinvolgente anche la posizione del ricorrente - della tecnica del
«copia-incolla» della richiesta cautelare del P.M. nella redazione
della ordinanza impositiva, senza che fosse dimostrato che il giudice
emittente avesse valutato criticamente il contenuto e di averne recepito
il tenore. 3.2. violazione ex art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt.
125 co. 3-273 co. 1 e ibis - 292 co. 2 e 2ter, 309 c.p.p., violazione di
legge ed omessa, illogica e contraddittoria motivazione in riferimento
alla ritenuta sussistenza a carico dell'indagato di gravi indizi d colpevolezza in ordine al reato ex art. 74 D.P.R. n. 309/90 contestato
sub B), risultando travisate le emergenze processuali, pretermessi g
elementi favorevoli all'indagato ed illogicamente affermata la
convergenza di propalazioni inidonee a riscontrarsi perché generiche o
1 Tribunale di Napoli con la quale era applicata al predetto la misura della riferite a vicende collocabili in distinti archi temporali. Si deduce in
particolare che,. quanto alla assunta convergenza delle propalazioni si
sarebbe violata la regola della necessità che tale convergenza debba
essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona
dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte.
4. Con ricorsi sottoscritti dai difensori avv. CERABONA e avv. ARICO' si
ribadisce il primo precedente motivo e si censura la mancanza, sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla configurazione delle
ipotesi associative contestate, all'aggravante di cui all'art. 7 I.n. 203/91,
alla posizione di vertice del ricorrente ed alla sussistenza delle esigenze
cautelari, segnalando l'inidoneità della motivazione resa sia dal primo
che dal secondo giudice che - secondo i ricorsi - si sarebbero limitati a
riportare le dichiarazioni dei collaboratori senza esprimere una specifica
valutazione a riguardo che, diversamente, avrebbe condotto ad un
giudizio di genericità, irrilevanza, contraddittorietà delle dichiarazioni, e
carenza dì riscontri. Infine, quanto alle esigenze cautelari risulterebbe
insufficiente il richiamo alla presunzione iuris tantum derivante dai reati
contestati e dalla aggravante ex art. 7 I.n. 203/91 in relazione alla quale
ultima è denunziata carenza fisica di motivazione.
5. Il primo motivo del ricorso personale dell'indagato è inammissibile
perché aspecifico.
L'ordinanza applicativa di una misura cautelare è legittimamente 5.1. motivata con la integrale riproduzione della richiesta del P.M., purché sia
consentito al giudice del riesame ed a quello di legittimità, nell'ambito
delle rispettive competenze, di controllare il quadro indiziario e la
correttezza dell' "iter" logico seguito dal giudice di prime cure ( Sez. 2,
Sentenza n. 6966 del 26/01/2011Rv. 249681, P.M. in proc. Giampapa e
altro; Sez. Imputato: 1, Sentenza n. 14830 P.M. in proc. Faye; 16/02/2011 Rv. 249682 del 28/03/2012 Rv. 252274 Sez. 2, Sentenza n. 13385 del Imputato: Soldano; Sez. 4, Sentenza n. 4181 del 14/11/2007 Rv. 238674 Imputato: Benincasa). Cosicchè la nullità
invocata dalla difesa può essere dichiarata solo ove il provvedimento
custodiale sia mancante di motivazione in senso "grafico", ovvero ove,
pur esistendo una motivazione in tal senso, essa si risolva in clausole di
stile, onde non sia possibile, interpretando e rivalutando l'intero
contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si
persegue (Cass. pen., sez. 6, 10.01.2000, n. 52). Inoltre, quando un
provvedimento non si limita a richiamare altro atto, ma ne recepisca 2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla graficamente il contenuto, non può certo dirsi che "manchi" di
motivazione, dovendo, piuttosto, equipararsi la situazione al caso di
motivazione per relationem, e cioè del provvedimento che richiami il
contenuto di diverso atto, facendone propria la motivazione (Cass. 2^
39383 in data 8.10.08, depositata 21.10.08, rv. 241868). Del resto,
come ha osservato Sez.
233499 6, Sentenza n. 8590 del 16/01/2006 Rv. Imputato: Pupuleku, è oramai indirizzo pressoché costante di giudice del riesame non può annullare il provvedimento impugnato per
difetto di motivazione, atteso che il nostro ordinamento processuale a
fronte delle nullità comminate per omessa motivazione dei
provvedimenti riserva solo al giudice di legittimità il potere di
pronunciare il relativo annullamento. Tale potere è precluso al giudice di
merito di secondo grado a maggior ragione quando a costui, come nel
caso del riesame, il thema decidendum è devoluto nella sua integralità
(Sez. 3^, 19 gennaio 2001, Servadio, rv. 218752);
che, pertanto, all'effetto interamente devolutivo che caratterizza
l'impugnazione per riesame consegue che il giudice, al quale è conferito
il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione
del provvedimento stesso, può sanare, con la propria motivazione, le
carenze argomentative dell'ordinanza oggetto del riesame. E tale
potere-dovere del tribunale del riesame di integrazione delle
insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nel
caso di carenza grafica oppure di apparato motivazionale inesistente
perché del tutto inadeguato o basato su affermazioni apodittiche, sì da
comportare nullità per violazione dell'art. 125, comma secondo, cod.
proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 33753 del 15/07/2010 Rv. 249148 Pmt
in proc. Lteri Lulzim).
5.2. Nella specie il Tribunale ha rigettato la eccezione di nullità
ritenendo autonomamente ed adeguatamente compiuto l'obbligo
valutativo da parte del giudice emittente, pur con il parziale e consentito
ricorso per relationem a singoli passi di natura meramente espositiva
della richiesta cautelare. 5.3. Cosicchè la doglianza del ricorrente che si limita a ribadire la
censura della tecnica redazionale della ordinanza impositiva, senza
indicare per quali ragioni - e specificamente con riguardo al ricorrente
quelle esposte da detta ordinanza non siano complete motivazioni - la
cui autonomia non è affidata a variazioni lessicali - a sostegno della 3 questa Corte che, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, il sussistenza delle condizioni per l'emissione della cautela non si
confrontano con la motivazione resa dal giudice territoriale.
6. I motivi relativi alla motivazione resa in ordine alla sussistenza della
gravità indiziaria, contenuti sia nel ricorso personale che in quelli a firma
tecnica, sono inammissibili.
Il Tribunale - dopo una ampia premessa nell'ambito della quale
ha esposto , valutandolo criticamente, il compendio proveniente dai collaboratori di giustizia e le emergenze a riguardo degli equilibri
raggiunti dai clan camorristici operanti sul territorio all'indomani della
«prima faida di Scampia» del 2004 - affronta la posizione del
ricorrente convalidando in modo approfondito ed articolato la
sussistenza della gravità indiziaria fondata sulle propalazioni dei
collaboratori di giustizia ILLIANO Giovanni, MARINO Giovanni,
ANNUNZIATA Gaetano, ESPOSITO Biagio e MENNA Luca - dei quali
richiama criteri ed esiti della valutazione di attendibilità, - delle quali
riproduce degli stralci direttamente riferiti al ricorrente e
successivamente giustificando il giudizio di intraneità ad entrambi i
sodalizi contestati sulla base del concorde riferimento di tutti i propalanti
alla affiliazione del ricorrente al clan AMATO-PAGANO e considerando in
particolare quelle del ILLIANO e MARINO che ne individuano il ruolo
fiduciario di rilievo attraverso specifici e plurimi episodi sintomatici della
costante disponibilità dello stesso ricorrente a svolgere compiti di fiducia
su disposizione dei vertici del clan da individuarsi nell'AMATO Carmine.
Evidenziando, in particolare, il valore sintomatico del profondo
inserimento associativo della partecipazione del TEATRO all'estremo
tentativo di difesa armata della "piazza" del lotto P dall'occupazione delle
"famiglie di Secondigliano" e la manifestata minaccia di uccidere il capo
del clan rivale ABBINANANTE Arcangelo. Quindi i giudici partenopei
rigettano la deduzione difensiva relativa alle dichiarazioni
dell'ANNUNZIATA circa il suo mancato ricordo della percezione dello
«stipendio» da parte dei ricorrente, considerando - da un lato - che
il collaboratore non dubita che l'indagato fosse regolarmente "pagato"
dal clan e - dall'altro - la convergenza sul punto di tutte le altre propalazioni; come pure rigetta la deduzione in ordine alla circostanza
della mancata conoscenza, sulle prime, da parte del ricorrente della
trattativa tra il clan e la "Vinella", provenendo la stessa da soggetti
diversi dal ricorrente che, comunque, non rivestiva ruoli apicali. Quanto,
poi, all'accusa di cui la capo B) la ordinanza valuta che sin dalle
dichiarazioni più risalenti ( specie quelle dell'ESPOSITO e del MENNA) il
4 6.1. ricorrente fosse inserito nei traffici di droga gestiti dal sodalizio,
risultando «socio della piazza 219» sita in Melito. Circostanza
avvalorata dal MARINO almeno fino alla primavera del 2011, mentre
l'ILLIANO riferisce del controllo realizzato dal ricorrente della piazza del
LOTTO G di SCAMPIA ( ove l'ANNUNZIATA riferisce di aver visto lo
stesso TEATRO) per conto di AMATO Carmine. Su tale aspetto
l'ordinanza, quindi, registra la concordanza delle propalazioni in ordine al donde ritiene giustificata l'aggravante ex art. 7 I.n. 203/91, rigettando la
dedotta contraddittorietà tra il ruolo di controllo ed il ruolo di
«quotista» delle due piazze di spaccio nello stesso periodo temporale
in ragione del controllo da parte del clan, e fino alla « spaccatura»
con le famiglie di SECONDIGLIANO, delle attività illecite sull'intera fascia
territoriale comprendente SECONDIGLIANO ed i comuni limitrofi.
6.2. Alla stregua della motivazione testè ricordata, le doglianze mosse
nell'interesse dell'indagato ricorrente si risolvono in una riproposizione di
valutazioni in fatto delle propalazioni dei collaboratori senza attingere
effettivamente a vizi della motivazione che - invece - si è posta
nell'alveo di legittimità richiamato allorquando, dopo la congrua
valutazione di attendibilità dei dichiaranti, ha mostrato di scandagliare le
relative dichiarazioni individuandone specifici e rilevanti punti di
convergenza in ordine al ruolo associativo ascritto all'indagato sia in
relazione al capo A) - in ordine al quale, sulla base delle convergenti
dichiarazioni sull'affiliazione del ricorrente corroborate da specifiche
vicende sintomatiche del rilevante coinvolgimento, è rimarcata
conclusivamente e correttamente la natura fiduciaria dei ruoli svolti dal
ricorrente - che al capo B) - in presenza degli indici partecipativi
ricordati in ordine al sintonico coinvolgimento nel traffico di droga, punto
di forza e centro preminente di interesse del clan, aspetto che ha
legittimamente giustificato la aggravante ex art. 7 In. 230/91.
7. Inammissibile per genericità è la deduzione in ordine alle esigenze
cautelari, in ordine alle quali l'ordinanza motiva correttamente
richiamando la presunzione iuris tantum ex art. 275 co. UI c.p.p. e
motivando la sua mancata neutralizzazione, anche con riguardo alle
modalità dei fatti di assoluto allarme sociale e relativi ad organizzazioni
tutt'ora esistenti ed operative. 8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. 5 ruolo di rilievo svolto dal ricorrente per conto del clan AMATO-PAGANO - 9. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 co. 1
ter disp. att. c.p.p.. P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui Così deciso in Roma, 30.10.2013. all'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..