Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46484 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46484 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TEATRO RAFFAELE N. IL 03/02/1990
avverso l’ordinanza n. 1973/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
20/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. OseIT CC-à 9\4 ti (soLO
CA-NAPO j kr I&JUP LS J’ <2_1f5D Udit i difensor Avv.imtS vif.A.k C e- KAVS9t1 4-1 100 .)2: a-(2-e.D ( L-g trieArgp. Data Udienza: 30/10/2013 Considerato in fatto e ritenuto in diritto 1. Con ordinanza del 20.3.2013 il Tribunale del riesame di Napoli - a seguito di ricorso proposto nell'interesse di TEATRO Raffaele avverso la ordinanza cautelare emessa il 26.2.2013 dal GIP distrettuale del custodia cautelare in carcere - ha confermato detta ordinanza con la quale sono stati riconosciuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti del TEATRO in relazione ai delitti di cui - capo A)- all'art. 416 bis c.p. per partecipazione al clan AMATO-PAGANO con il ruolo di partecipe e coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti e - capo B) all'art. 74 DPR n. 309/90 - 7 I.n. 203/91 - per partecipazione , nell'ambito del medesimo clan, ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e con il ruolo di gestore delle piazze di spaccio. 2. Avverso l'ordinanza di conferma ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, sia personalmente che a mezzo dei difensori, deducendo: 3. 3.1. Con il ricorso personale: violazione ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt.125 co. 3 , 292 co. 2 lett. c) e cbis) , co. 2 ter, 309 c.p.p.; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in ordine al rigetto della eccezione difensiva di declaratoria di nullità della ordinanza impositiva per mancanza di motivazione avendo solo assertivamente risposto a detta eccezione che aveva dedotto l'utilizzo generalizzato - e coinvolgente anche la posizione del ricorrente - della tecnica del «copia-incolla» della richiesta cautelare del P.M. nella redazione della ordinanza impositiva, senza che fosse dimostrato che il giudice emittente avesse valutato criticamente il contenuto e di averne recepito il tenore. 3.2. violazione ex art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 125 co. 3-273 co. 1 e ibis - 292 co. 2 e 2ter, 309 c.p.p., violazione di legge ed omessa, illogica e contraddittoria motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza a carico dell'indagato di gravi indizi d colpevolezza in ordine al reato ex art. 74 D.P.R. n. 309/90 contestato sub B), risultando travisate le emergenze processuali, pretermessi g elementi favorevoli all'indagato ed illogicamente affermata la convergenza di propalazioni inidonee a riscontrarsi perché generiche o 1 Tribunale di Napoli con la quale era applicata al predetto la misura della riferite a vicende collocabili in distinti archi temporali. Si deduce in particolare che,. quanto alla assunta convergenza delle propalazioni si sarebbe violata la regola della necessità che tale convergenza debba essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte. 4. Con ricorsi sottoscritti dai difensori avv. CERABONA e avv. ARICO' si ribadisce il primo precedente motivo e si censura la mancanza, sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla configurazione delle ipotesi associative contestate, all'aggravante di cui all'art. 7 I.n. 203/91, alla posizione di vertice del ricorrente ed alla sussistenza delle esigenze cautelari, segnalando l'inidoneità della motivazione resa sia dal primo che dal secondo giudice che - secondo i ricorsi - si sarebbero limitati a riportare le dichiarazioni dei collaboratori senza esprimere una specifica valutazione a riguardo che, diversamente, avrebbe condotto ad un giudizio di genericità, irrilevanza, contraddittorietà delle dichiarazioni, e carenza dì riscontri. Infine, quanto alle esigenze cautelari risulterebbe insufficiente il richiamo alla presunzione iuris tantum derivante dai reati contestati e dalla aggravante ex art. 7 I.n. 203/91 in relazione alla quale ultima è denunziata carenza fisica di motivazione. 5. Il primo motivo del ricorso personale dell'indagato è inammissibile perché aspecifico. L'ordinanza applicativa di una misura cautelare è legittimamente 5.1. motivata con la integrale riproduzione della richiesta del P.M., purché sia consentito al giudice del riesame ed a quello di legittimità, nell'ambito delle rispettive competenze, di controllare il quadro indiziario e la correttezza dell' "iter" logico seguito dal giudice di prime cure ( Sez. 2, Sentenza n. 6966 del 26/01/2011Rv. 249681, P.M. in proc. Giampapa e altro; Sez. Imputato: 1, Sentenza n. 14830 P.M. in proc. Faye; 16/02/2011 Rv. 249682 del 28/03/2012 Rv. 252274 Sez. 2, Sentenza n. 13385 del Imputato: Soldano; Sez. 4, Sentenza n. 4181 del 14/11/2007 Rv. 238674 Imputato: Benincasa). Cosicchè la nullità invocata dalla difesa può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso "grafico", ovvero ove, pur esistendo una motivazione in tal senso, essa si risolva in clausole di stile, onde non sia possibile, interpretando e rivalutando l'intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue (Cass. pen., sez. 6, 10.01.2000, n. 52). Inoltre, quando un provvedimento non si limita a richiamare altro atto, ma ne recepisca 2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla graficamente il contenuto, non può certo dirsi che "manchi" di motivazione, dovendo, piuttosto, equipararsi la situazione al caso di motivazione per relationem, e cioè del provvedimento che richiami il contenuto di diverso atto, facendone propria la motivazione (Cass. 2^ 39383 in data 8.10.08, depositata 21.10.08, rv. 241868). Del resto, come ha osservato Sez. 233499 6, Sentenza n. 8590 del 16/01/2006 Rv. Imputato: Pupuleku, è oramai indirizzo pressoché costante di giudice del riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, atteso che il nostro ordinamento processuale a fronte delle nullità comminate per omessa motivazione dei provvedimenti riserva solo al giudice di legittimità il potere di pronunciare il relativo annullamento. Tale potere è precluso al giudice di merito di secondo grado a maggior ragione quando a costui, come nel caso del riesame, il thema decidendum è devoluto nella sua integralità (Sez. 3^, 19 gennaio 2001, Servadio, rv. 218752); che, pertanto, all'effetto interamente devolutivo che caratterizza l'impugnazione per riesame consegue che il giudice, al quale è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso, può sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative dell'ordinanza oggetto del riesame. E tale potere-dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nel caso di carenza grafica oppure di apparato motivazionale inesistente perché del tutto inadeguato o basato su affermazioni apodittiche, sì da comportare nullità per violazione dell'art. 125, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 33753 del 15/07/2010 Rv. 249148 Pmt in proc. Lteri Lulzim). 5.2. Nella specie il Tribunale ha rigettato la eccezione di nullità ritenendo autonomamente ed adeguatamente compiuto l'obbligo valutativo da parte del giudice emittente, pur con il parziale e consentito ricorso per relationem a singoli passi di natura meramente espositiva della richiesta cautelare. 5.3. Cosicchè la doglianza del ricorrente che si limita a ribadire la censura della tecnica redazionale della ordinanza impositiva, senza indicare per quali ragioni - e specificamente con riguardo al ricorrente quelle esposte da detta ordinanza non siano complete motivazioni - la cui autonomia non è affidata a variazioni lessicali - a sostegno della 3 questa Corte che, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, il sussistenza delle condizioni per l'emissione della cautela non si confrontano con la motivazione resa dal giudice territoriale. 6. I motivi relativi alla motivazione resa in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria, contenuti sia nel ricorso personale che in quelli a firma tecnica, sono inammissibili. Il Tribunale - dopo una ampia premessa nell'ambito della quale ha esposto , valutandolo criticamente, il compendio proveniente dai collaboratori di giustizia e le emergenze a riguardo degli equilibri raggiunti dai clan camorristici operanti sul territorio all'indomani della «prima faida di Scampia» del 2004 - affronta la posizione del ricorrente convalidando in modo approfondito ed articolato la sussistenza della gravità indiziaria fondata sulle propalazioni dei collaboratori di giustizia ILLIANO Giovanni, MARINO Giovanni, ANNUNZIATA Gaetano, ESPOSITO Biagio e MENNA Luca - dei quali richiama criteri ed esiti della valutazione di attendibilità, - delle quali riproduce degli stralci direttamente riferiti al ricorrente e successivamente giustificando il giudizio di intraneità ad entrambi i sodalizi contestati sulla base del concorde riferimento di tutti i propalanti alla affiliazione del ricorrente al clan AMATO-PAGANO e considerando in particolare quelle del ILLIANO e MARINO che ne individuano il ruolo fiduciario di rilievo attraverso specifici e plurimi episodi sintomatici della costante disponibilità dello stesso ricorrente a svolgere compiti di fiducia su disposizione dei vertici del clan da individuarsi nell'AMATO Carmine. Evidenziando, in particolare, il valore sintomatico del profondo inserimento associativo della partecipazione del TEATRO all'estremo tentativo di difesa armata della "piazza" del lotto P dall'occupazione delle "famiglie di Secondigliano" e la manifestata minaccia di uccidere il capo del clan rivale ABBINANANTE Arcangelo. Quindi i giudici partenopei rigettano la deduzione difensiva relativa alle dichiarazioni dell'ANNUNZIATA circa il suo mancato ricordo della percezione dello «stipendio» da parte dei ricorrente, considerando - da un lato - che il collaboratore non dubita che l'indagato fosse regolarmente "pagato" dal clan e - dall'altro - la convergenza sul punto di tutte le altre propalazioni; come pure rigetta la deduzione in ordine alla circostanza della mancata conoscenza, sulle prime, da parte del ricorrente della trattativa tra il clan e la "Vinella", provenendo la stessa da soggetti diversi dal ricorrente che, comunque, non rivestiva ruoli apicali. Quanto, poi, all'accusa di cui la capo B) la ordinanza valuta che sin dalle dichiarazioni più risalenti ( specie quelle dell'ESPOSITO e del MENNA) il 4 6.1. ricorrente fosse inserito nei traffici di droga gestiti dal sodalizio, risultando «socio della piazza 219» sita in Melito. Circostanza avvalorata dal MARINO almeno fino alla primavera del 2011, mentre l'ILLIANO riferisce del controllo realizzato dal ricorrente della piazza del LOTTO G di SCAMPIA ( ove l'ANNUNZIATA riferisce di aver visto lo stesso TEATRO) per conto di AMATO Carmine. Su tale aspetto l'ordinanza, quindi, registra la concordanza delle propalazioni in ordine al donde ritiene giustificata l'aggravante ex art. 7 I.n. 203/91, rigettando la dedotta contraddittorietà tra il ruolo di controllo ed il ruolo di «quotista» delle due piazze di spaccio nello stesso periodo temporale in ragione del controllo da parte del clan, e fino alla « spaccatura» con le famiglie di SECONDIGLIANO, delle attività illecite sull'intera fascia territoriale comprendente SECONDIGLIANO ed i comuni limitrofi. 6.2. Alla stregua della motivazione testè ricordata, le doglianze mosse nell'interesse dell'indagato ricorrente si risolvono in una riproposizione di valutazioni in fatto delle propalazioni dei collaboratori senza attingere effettivamente a vizi della motivazione che - invece - si è posta nell'alveo di legittimità richiamato allorquando, dopo la congrua valutazione di attendibilità dei dichiaranti, ha mostrato di scandagliare le relative dichiarazioni individuandone specifici e rilevanti punti di convergenza in ordine al ruolo associativo ascritto all'indagato sia in relazione al capo A) - in ordine al quale, sulla base delle convergenti dichiarazioni sull'affiliazione del ricorrente corroborate da specifiche vicende sintomatiche del rilevante coinvolgimento, è rimarcata conclusivamente e correttamente la natura fiduciaria dei ruoli svolti dal ricorrente - che al capo B) - in presenza degli indici partecipativi ricordati in ordine al sintonico coinvolgimento nel traffico di droga, punto di forza e centro preminente di interesse del clan, aspetto che ha legittimamente giustificato la aggravante ex art. 7 In. 230/91. 7. Inammissibile per genericità è la deduzione in ordine alle esigenze cautelari, in ordine alle quali l'ordinanza motiva correttamente richiamando la presunzione iuris tantum ex art. 275 co. UI c.p.p. e motivando la sua mancata neutralizzazione, anche con riguardo alle modalità dei fatti di assoluto allarme sociale e relativi ad organizzazioni tutt'ora esistenti ed operative. 8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. 5 ruolo di rilievo svolto dal ricorrente per conto del clan AMATO-PAGANO - 9. Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui Così deciso in Roma, 30.10.2013. all'art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..

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