Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46482 del 30/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 46482 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
MENNELLA NUNZIO N. IL 25/12/1984
avverso l’ordinanza n. 2717/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
30/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. O SC LAA-K CCULAIA4-0 Lo

e,l_e

elyvAD t
avv,412,A4A2,tAo epiA

(,t/tVìo ciatek.

Q PAZAktv1241. Imeletra-Q-

k

‘Ll>9e4iet4SZYCL )

AL S. o,

rIA~-9(p, G

udivikdifensontAvv.r1AA- 00 Vlo 5 CR

A “A °XX: O A FS eT
(*iGi rt;s.’Ait del’ I

st.:190”.43,valik

CiLS’a0 Si

ri ttlo 16(.4

ilegyrsa,

r‘5AMA/W9utx &te’,

Data Udienza: 30/10/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto
1. Con ordinanza del 22.5.2013 il Tribunale del riesame di Napoli – a
seguito di appello ex art. 310 c.p.p. proposto nell’interesse di MENNELLA
Nunzio avverso la ordinanza del 5.3.2013 con la quale la Corte di

appello di Napoli ha rigettato l’istanza di scarcerazione del MENNELLA
per decorrenza dei termini di fase – ha annullato detta ordinanza
disponendo la immediata liberazione dell’imputato se non detenuto per
altra causa.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli deducendo violazione dell’art.
304 co. 6 c.p.p.. Il ricorrente, assume che il termine di fase non doveva
considerarsi spirato alla data dell’8.2.2013, deducendo che, ai fini del
calcolo dei termini massimi che dei termini di fase, occorre tenere conto
per il giudizio di appello e quello di cassazione della pena edittale
prevista per il reato per il quale è intervenuta condanna e non della
sanzione in concreto irrogata e che, pertanto, il termine di fase per
l’appello doveva individuarsi nell’ambito della previsione di cui all’art.
303 co.1 lett. c) n. 3 e pari ad un anno e sei mesi; di qui il raddoppio a
tre anni per le intervenute sospensioni. Inoltre, secondo il
ricorrente,anche alla stregua di Sez. V 30759/12, deve essere
considerato l’ulteriore termine semestrale di cui all’art. 303 co. 1 lett. b)
co. 3 bis c.p.p., illegittimamente escluso dal Tribunale in base ad una
non consentita diversificazione del trattamento dei termini di fase del
giudizio di appello.
3. Il ricorso è infondato.
4. Il Tribunale partenopeo è stato investito della istanza difensiva di
declaratoria di inefficacia della ordinanza custodiale emessa nei confronti
del MENNELLA in ordine al delitto di cui all’art. 73 DPR n. 309/90 e 7 I.n.
230/91 – eseguita il 20.1.2010 – per dedotto superamento dei termini
massimi di fase previsti per il grado di appello ai sensi degli artt. 303 e
304 co. 6 c.p.p. .
4.1.

Il primo grado è stato definito con sentenza emessa nel febbraio del
2011 con la condanna dell’imputato ad otto anni di reclusione. Nel corso
del giudizio di appello è intervenuta la sospensione dei termini custodial

1

4

ex art. 304 co. 2 c.p.p. per la complessità del processo, oltre altre
sospensioni verificatesi per motivi diversi.
Secondo il Tribunale, innanzitutto, per calcolare il termine massimo
di fase in appello deve farsi riferimento alla pena concretamente irrogata
con la sentenza di primo grado che, essendo nella specie inferiore a dieci
anni di reclusione, individua il termine di fase di un anno. Termine che
va raddoppiato ai sensi dell’art. 304 co. 6 c.p.p., in ragione delle
menzionate sospensioni, ad anni due. Cosicchè, il termine massimo
finale doveva ritenersi interamente decorso alla data del 8 o, meglio ,
del 28 febbraio 2013. Secondo lo stesso Tribunale il termine di sei mesi
di cui all’art. 303 co.1 lett. b) n. 3 bis c.p.p. non può essere applicato al
termine di fase del giudizio di appello non essendo operato alcun
riferimento al riguardo dalla disposizione di cui all’art. 303 co. 1 lett. c)
c.p.p. Nessuna rilevanza, infine, poteva avere la pronuncia di condanna
di secondo grado, intervenuta il 29.4.2013, a termine di fase ormai
spirato.
5. Osserva il Collegio che il computo dei termini di custodia cautelare è
regolato dall’art. 303 cod. proc. pen. che lo disciplina in relazione a
quattro distinte fasi (indagini preliminari, giudizio di primo grado,
giudizio di appello e fase successiva sino alla sentenza irrevocabile).
Nelle due prime fasi il termine massimo va determinato in base al
combinato disposto degli artt. 278 e 303 cod. proc. pen., con riferimento
esclusivo alla pena stabilita dalla legge per il reato per il quale si
procede, senza considerare, perché successive, le statuizioni contenute
nella sentenza di condanna, che eventualmente incidono sulla
contestazione nel senso di escluderla o qualificarla diversamente. Nelle
due fasi successive, anche per il diverso calcolo del termine (ancorato
non più alla pena legislativamente prevista, bensì a quella
concretamente irrogata) non può prescindersi dalla intervenuta
pronuncia di condanna che produce i seguenti effetti: a) interrompe il
decorso del termine; b) costituisce il momento iniziale della fase
successiva; c) sostituisce in tale fase “al reato per cui si procede”
(contestazione formale) quello in concreto ritenuto in sentenza, che è
espressione aggiornata

del primo (Sez.

6,

Sentenza n.

4235 del

16/12/1999 Rv. 216506 Imputato: Campanella A.; Sez. 1, Sentenza n.
26346 del 29/05/2001 Rv. 219181
Sentenza n.

Imputato:

31338 del 22/02/2005 Rv. 231732

Rafik.) .

2

Cappello;

Sez.

4,

Imputato: Abada

4.2.

6.

Per la fase di appello, in relazione alla quale si discute, l’art. 303 co. 1
lett. c) c.p.p. prevede il termine massimo di un anno,<

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA