Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46481 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46481 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
CASU RANIERO N. IL 07/01/1971
avverso la sentenza n. 1500/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
19/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
letteAsentittl le conclusioni del PG Dott. Lla.i si ik a14,0 Gta 14,42,

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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 30/10/2013

Ritenuto in fatto e diritto

1. Con sentenza del 19.4.2013 il Tribunale di Brescia – su accordo delle
parti – applicava a CASU Raniero, imputato del delitto di cui all’art. 73
DPR n. 309/90, la pena di anni tre di reclusione oltre la multa.
Ricorre avverso la sentenza il Procuratore generale presso la Corte di
appello di Brescia deducendo violazione dell’art. 29 c.p.

per l’ omessa

irrogazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai
pp.uu..
3.

Con requisitoria scritta il P.G. presso questa Corte ha chiesto
l’annullamento senza rinvio della sentenza con la applicazione della pena
accessoria.

4.

Il ricorso è fondato.

5.

L’applicazione della pena detentiva su richiesta delle parti in misura non
inferiore ai tre anni comporta l’irrogazione della pena accessoria della
interdizione temporanea dai pubblici uffici, la quale consegue “ex lege”,
indipendentemente da un’espressa previsione in sede di accordo delle
parti; ne consegue che, in tal caso, l’omessa statuizione della pena
accessoria costituisce un errore di diritto emendabile e rilevabile dal
giudice di legittimità annullando senza rinvio la sentenza impugnata
limitatamente al capo concernente la pena accessoria e statuendone
direttamente l’applicazione.( Sez. 4, Sentenza n. 39065 del 05/07/2012
Rv. 253725 Pg in proc. Salillari.; sulla seconda parte della massima v.
anche

Sez. 1, Sentenza n. 7909 del 22/01/2013 Rv. 254916 P.G. in

proc. Imberbe.).
6.

Nel caso di specie, in cui è stata irrogata la pena principale di anni tre di
reclusione, è stata omessa la statuizione della correlata pena accessoria
della interdizione dai pubblici uffici che, ai sensi dell’ art. 29 c.p., è
quella temporanea per la durata prefissa di anni cinque.

7.

La sentenza va , pertanto, annullata senza rinvio in relazione a detta
omissione che deve essere superata da questa Corte mediante la diretta
applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici
per la durata di anni cinque.

P.Q.M.

2.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa
applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, che dispone per la durata di anni cinque.

Così deciso in Roma, 30.10.2013

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