Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46480 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46480 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLO ENRICO N. IL 21/12/1985
avverso l’ordinanza n. 2905/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
22/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 6. n 0. icke
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Data Udienza: 17/10/2013

Ritenuto in fatto.
1. Gallo Enrico tramite il difensore fiduciario , propone ricorso per Cassazione avverso la
ordinanza del Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame ex art 309, con la quale è stata
data conferma alla ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il medesimo
Tribunale ai danni del ricorrente ; ciò limitatamente alla sola imputazione cautelare di cui al
capo B della rubrica , mossa sotto l’egida della partecipazione ad associazione ex art 74 Dpr
309/90 , aggravata ex art 7 Legge 203/01 , avendo per contro il Giudice del riesame escluso
la gravità indiziaria per tutte le altre contestazioni originariamente riscontrate dal GIP con

2. Al

Gallo , in particolare , viene addebitata l’intraneità alla associazione contestata ,

gemmazione del clan camorristico Gallo Cavalieri , con il ruolo di soggetto attivo nella gestione
dell’attività di spaccio gestita dalla detta associazione. A supporto della contestazione cautelare
risultano richiamate le dichiarazioni convergenti di diversi collaboranti ( Del Lavale Aldo,
Sentiero Giuseppe e Pasquale) e la captazione di alcuni colloqui telefonici che ne confermano il
coinvolgimento nell’attività di spaccio di interesse del gruppo di appartenenza.
3. Tre i motivi a sostegno del gravame .
3.1 Con il primo lamenta il ricorrente violazione degli artt 291 e 292 per avere il TDL
modificato il fatto contestato al ricorrente. Il Tribunale , nel ritenere sussistente la gravità
indiziaria quanto all’associazione ex art 74 negandola per contro rispetto a quella di stampo
camorristico si è posto in aperto conflitto con l’impostazione accusatoria , basata su una
affermata non scindibilità dei due ambiti associativi, ritenuti per contro autonomi dal Tribunale.
Così facendo ha operato una ricostruzione della fattispecie in termini diversi da quelli contestati
, esorbitanti i compiti ascritti al giudice della cautela, ancorando la valutazione ad elementi in
fatto non coincidenti con quelli specificatamente indicati nella imputazione provvisoria ( la
detenzione e l’occultamento nell’interesse del gruppo della sostanza stupefacente).
La motivazione è poi contraddittoria nel riferimento alla intercettazione , giacchè si attribuisce
al Gallo il ruolo di acquirente della droga , non coincidente con quello di spacciatore per conto
del gruppo sotteso alla valutazione indiziaria; ed anche a voler ritenere che la convergenza
delle diverse dichiarazioni dei collaboranti dia spazio indiziario al ruolo di spacciatore, manca
tuttavia la indicazione di elementi dai quali desumere la stabile disponibilità a ricevere la droga
dal gruppo per spacciarla in via continuativa . Le dichiarazioni dei collaboranti sarebbero
inoltre al più funzionali alla individuazione di un gruppo autonomo costituito dal padre e dai
fratelli del ricorrente, staccato dal gruppo associativo facente capo alla consorteria
camorristica. E ciò avrebbe imposto ulteriori approfondimenti quanto ai collaboranti , non
intranei rispetto a questo gruppo; ancora , in ordine alla consapevolezza dei componenti di
questo sottogruppo di interagire con quello immediatamente correlato all’associazione
camorristica. La motivazione sarebbe dunque carente e contraddittoria.
3.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avuto
riguardo alla contestata aggravante ex art 7 dI152/91 ed a quella di cui all’art 4 dell’alt 74 dpr

l’ordinanza genetica .

309/90 . IL tribunale ha omesso di verificare , per i soggetti non immediatamente coinvolti
nella associazione camorristica , quale fosse la consapevolezza degli stessi di contribuire , con
la propria azione ad agevolare l’associazione. Ne ancora viene fatto cenno al fatto che
nell’attività di commercio della droga fossero adoperate armi o ne fosse paventato l’utilizzo.
3.3 Con il terzo motivo si adduce vizio di motivazione avuto riguardo alla valutazione legata
alla presenza delle emergenze cautelari , non sufficientemente rappresentata dal riferimento al
ruolo svolto all’interno del contesto associativo mentre il riferimento alle difficoltà del gruppo

misura più afflittiva, di attivarsi per favorirne la prosecuzione dell’attività illecita , è astratta ,
non consona al ruolo di mero spacciatore ascritto all’accusato e in definitiva incide
negativamente sulla effettività del giudizio reso in puto di adeguatezza della misura.
Considerato in diritto .
4. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni precisate di seguito.
5. Quanto al primo motivo di doglianza giova subito precisare che nel caso il Tribunale del
riesame non ha operato alcuna diversa qualificazione della contestazione né ha utilizzato a
supporto della decisione elementi in fatto non coincidenti con quelli indicati dall’accusa nella
imputazione cautelare. Semmai, favorito dalla fluidità tipica della imputazione provvisioria
sottesa al giudizio cautelare, ha utilizzato il materiale indiziario segnalato e segnatamente le
dichiarazioni dei collaboranti , per definire con maggiore precisione il ruolo – segnatemente
quello di spacciatore nell’interesse del gruppo – da ascrivere al Gallo nell’ambito della sola
associazione ex art 74 Dpr 309/90. Il tutto in termini di assoluta compatibilità con il tenore
della contestazione mossa al ricorrente .
5.1 Per il resto , va ulteriormente ribadito come nel ricorso non venga in alcun modo
contestata la attendibilità soggettiva dei collaboranti nè l’individuazione nel ricorrente

del

soggetto cui gli stessi fanno riferimento nelle rispettive dichiarazioni accusatorie . Ancora ,
non è in contestazione l’individuazione nel ricorrente del soggetto cui viene fatto riferimento
nelle captazioni indicate nella decisione impugnata.
Ciò chiarito , osserva la Corte come la motivazione sottesa alla decisione impugnata non soffra
in alcun modo di contraddittorietà né di manifesta illogicità , profili peraltro affermati nel caso
senza l’effettiva segnalazione di validi momenti atti a concretare gli addotti vizi invalidanti
l’argomentare tracciato dal Tribunale del riesame.
Piuttosto la decisione impugnata delinea , in piena conformità ai criteri imposti dall’art 273
cpp, i profili di gravità indiziaria utili a giustificare l’adozione del provvedimento cautelare in
contestazione avuto riguardo alla partecipazione associativa ascritta al Gallo, riposando , il
relativo motivare , in primo luogo , sulle diverse dichiarazioni dei citati collaboranti che ,
tutt’altro che genericamente, in termini di sostanziale sovrapponibilità dei rispettivi e autonomi
propalati

motivate dalle iniziative giudiziali ed alla possibilità per il ricorrente, ove non attinto dalla

collegano il ricorrente al gruppo , inserito nel clan gallo-cavalieri , facente capo al padre
Vincenzo , detto ” mezza pallina”, esponente di rilievo del citato clan ( cr in particolare le
dichiarazioni del Del Lavale);
insieme al fratello Raffaele (“Sasà”) lo descrivono siccome attivo nell’interesse del gruppo nel
campo dello spaccio ( dichiarazione concorde di tutti e tre i collaboranti).
A fronte di tali dichiarazioni , utili a riscontrarsi reciprocamente, non solo quanto al
coinvolgimento nell’attività di spaccio ma alla finalizzazione della stessa agli interessi del
gruppo associativo , la difesa contrappone valutazioni ( la estraneità e la autonomia di tale
sottogruppo rispetto al clan gallo – cavalieri) che , a prescindere dalla verosimiglianza del
rispettivo assunto ( reso senza negare il collegamento al padre nell’attività di spaccio e il ruolo
esponenziale dallo stesso assunto all’interno del citato clan ), sono frutto di mere asserzioni in
fatto comunque estranee alla preente fase di legittimità.
Si consideri infine che al materiale indiziario costituito dalle dette propalazioni , di per sé già
idoneo, per la convergenza e la specificità delle plurime dichiarazioni accusatorie, a garantire
la gravità imposta dall’art 273 cpp , la decisione in contestazione unisce anche il ruolo
ponderale portato dalle intercettazioni all’uopo ivi espressamente richiamate; intercettazioni
che finiscono per dare ulteriore supporto al dato della pacifica inserzione del ricorrente
nell’ambito legato al traffico degli stupefacenti, in aperta contiguità agli ambiti familiari definiti
dagli stessi dichiaranti ( si veda la intercettazione riportata a pagina 16 relativa ad un colloqui
telefonico occorso anche con il fratello Raffaele).
Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.
6. Non meno infondato il secondo motivo di ricorso . La decisione impugnata dà adeguato
conto delle ragioni atte a giustificare l’applicazione al caso della contestata aggravante in linea
con le emergenze indiziarie ; ciò sia sul piano della metodologia seguita nell’azione delittuosa,
certamente analoga a quella adottata in genere dai clan camorristici operativi nella zona (
siccome primariamente confermato dalla disponibilità di armi in ragione della necessità di
preservare le prerogative di dominio della zona rispetto agli interessi rassegnati da clan
contrapposti nonché dal pacifico riferimento a retribuzioni predeterminate , compiti lavorativi
specificati secondo quadri organizzativi delineati con nettezza , strumenti vari atti a garantire
la sicurezza dell’azione delittuosa ) sia su quello della finalizzazione agli interessi del clan (
confermata dalle dichiarazioni dei collaboranti , tutte nel senso della assoluta rilevanza che il
traffico di stupefacenti assumeva nel quadro degli interessi economici del clan gallo – cavalieri
, favorendone le mire espansionistiche).
Dati questi che , in ragione del collegamento del ricorrente ad un nucleo familiare di rilievo
nell’ambito del clan di riferimento , quantomeno per il ruolo riconosciuto al di lui padre, rende
altamente verosimile , in termini di piena compatibilità con il giudizio della gravità indiziaria,
anche il profilo legato all’elemento soggettivo riferito al ricorrente in ordine alla contestata
aggravante ex art 7 legge 203/91.
7. Palesemente inconferente infine è il motivo legato alle esigenze cautelari.

Il ruolo ascritto al ricorrente è tutt’altro che astratto risultando piuttosto evidentemente
definito nel provvedimento cautelare in esame in termini di soggetto particolarmente radicato
nel mercato illecito del traffico di sostanze stupefacenti nell’interesse del clan di riferimento.
L’associazione è contestata in permanenza e non risultano indicati elementi utili a dirimere la
presunta perduranza del vincolo , sia esso complessivamente inteso che singolarmente visto
nel riferimento alla posizione del ricorrente in questione . Del tutto correttamente , dunque, sì
è ritenuto concreto il rischio di reiterazione siccome collegato ad una partecipazione che, per

contestata , appare stabilizzata nel tempo , motivata da chiari legami familiari , cristallizzata
dal radicamento nel mercato illecito di riferimento, favorita dalla forza intimidatrice legata al
metodo ed alla finalizzazione camorristica ; e , in coerenza , è stata individuato , a fronte di un
così marcato rischio per la collettività , nella misura inframuraria l’unico rimedio cautelare
adeguato al fine.
7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese e di una somma , determinata in dispositivo , liquidata in via equitativa
in favore della Cassa delle Ammende.
Pqm
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della
somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 94 -1 ter D. Att. C.p.p.
Così deciso il I2013

J/«.

quanto legata alla mera attività di spaccio resa in funzione degli interessi dell’associazione

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