Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46477 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46477 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
URIA GIUSEPPE N. IL 09/03/1956
avverso il decreto n. 62/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
34
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
La

d e-P

4A C01/1.3)

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ri‘A P ett

Data Udienza: 17/10/2013

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Milano ha disposto ai danni di Liria Giuseppe la misura di
prevenzione personale della sorveglianza speciale e la confisca di tre diversi
cespiti immobiliari, tutti intestati a Liria Gabriele Nicolo, figlio del proposto,
ritenuti nella disponibilità indiretta del ricorrente.
Interposto appello , la Corte di Appello di Milano ha in parte accolto

l’impugnazione riducendo la durata della misura personale comminata in primo
grado ; per il resto ha confermato la decisione assunta dal Tribunale.
3. Avverso la decisione della Corte di Appello di Milano il prevenuto, per il tramite
dei fiduciari , propone ricorso per cassazione adducendo all’uopo sei diversi
motivi.
3.1 Con i primi due motivi lamenta per un verso la mancata indicazione dei
riferimenti normativi di sistema , costituzionale e sovrannazionale , posti a
fondamento della decisione impugnata; ancora l’assoluta carenza di motivazione
in ordine alla doglianza sollevata con l’appello circa il difetto genetico della
proposta , originariamente motivata dalla sentenza di condanna del ricorrente
per concorso in omicidio di poi travolta dall’annullamento in appello e dalla
conferma in cassazione.
3.2 Con il terzo motivo si adduce violazione dell’art 10 quater legge 575/65 o
comunque difetto di motivazione sulla omessa integrazione del contraddittorio
nei confronti di Cristina Zavatarelli , proprietaria del 50% degli immobili oggetto
del sequestro , nonché per l’omessa acquisizione in processo sia dell’anagrafe
tributaria e dell’estratto conto Inps relativo ai suoceri del proposto e la mancata
audizione degli stessi.
3.3 Con il quarto motivo viene addotta l’assenza del requisito della attualità
legato alla pericolosità in considerazione del fatto che gli ultimi fatti illeciti ascritti
al ricorrente risalgono al 2006 e per avere la Corte pretermesso il dato delle
gravi condizioni di salute del Liria , tali da incidere sulla pericolosità dello stesso .
3.4 Con i motivi quinto e sesto si lamenta assenza di motivazione in punto ai
presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione nonchè motivazione
contraddittoria o assente in punto alla liceità della provvista per acquistare i beni
in confisca . Evidenzia al fine la non applicabilità delle misure patrimoniali a
soggetti ritenuti non socialmente pericolosi con valutazione diversa da quella

2.

qualificata resa ai sensi dell’art 1 Legge 575/65 ; I ‘improprio riferimento alla
giurisprudenza tracciata in punto di non necessaria correlazione tra acquisto della
utilità da confiscare e l’emergere della pericolosità sociale , inconferente perché
correlata alla pericolosità qualificata , nel caso esclusa ; l’illogicità degli asserti
volti a conclamare le intestazioni fittizie affermate dal Tribunale ; l’avvenuta
dimostrazione in processo della assoluta liceità dei fondi utilizzati per gli acquisiti
oggetto di confisca , siccome ricavati dalla propria attività lavorativa, da quella

di altro cespite in precedenza acquistato, da canoni di locazione derivanti da beni
locati a terzi.
4. Con requisitoria scritta la Procura generale ha concluso per la inammissibilità
del ricorso ; conclusione contraddetta con memoria dalla difesa del ricorrente ,
con la quale , nel replicare al giudizio di inammissibilità prospettato dalla Procura,
viene ribadita la fondatezza dei motivi posti a fondamento del gravame.
Considerato in diritto.
5. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
6. La decisione impugnata delinea con assoluta compiutezza argomentativa e
immediati riferimenti gli elementi sui quali riposa il reso giudizio sulla pericolosità
sociale del ricorrente.
6.1 Viene evidenziato , in particolare,

che il ricorrente annovera diverse

condanne , tutte per fatti compresi tra il 1984 ed il 2006 , legate a continui
episodi inerenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e tutte inerenti
fattispecie di assoluta rilevanza ( basti pensare che nel 2010 per più fatti in
continuazione commessi tra il 2002 ed il 2006 viene condannato ad anni 15 di
reclusione ); e da tali elementi tutt’altro che meramente indiziari viene ascritta al
Liria non solo una radicata inserzione nel mondo illecito relativo al commercio
delle sostanze stupefacenti ma anche una personalità talmente connotata dalla
tendenza a delinquere dall’aver commesso il ricorrente talune delle Wetatte
condotte illecite giudicate anche mentre si trovava ristretto in carcere, segno
inequivoco di una assoluta indifferenza rispetto allo stesso intervento
sanzionatorio più afflittivo.
6.2 Viene poi rimarcato nel provvedimento impugnato che il ricorrente è stato in
carcere dal 2006 al 2011 , quasi ininterrottamente ; con brevi periodi di
detenzione domiciliare ( tra giugno e dicembre del 2009) . Ma tale dato fattuale,

dei genitori e dei suoceri, dai proventi dell’attività della moglie , dalla dismissione

-


del tutto correttamente , non è stato ritenuto in grado d4 incidere sul requisito
della attualità della pericolosità / essendone stato letto il rilievo ponderale alla luce
– delle pregresse condotte delittuose poste in essere malgrado la detenzione;
– dell’affidamento terapeutico in atto / a dimostrazione della persistenza del
problema della tossicodipendenza ( una delle ragioni fondanti della marcata
personalità criminale ascritta la ricorrente, evidentemente non ancora superata);
– della continuità e della intensità della pregressa attività criminale , tali da

epoca da porre ad immediato ridosso della proposta malgrado l’ultima condotta
delittuosa attribuita allo stesso risalga al 2006.
6.3 Quanto sopra delinea il profilo di manifesta inconferenza , in primo luogo, dei
motivi di ricorso sub 1, 2 , 4 .
La decisione impugnata non lascia spazio al dubbio in ordine al dato normativo
applicato nella specie , pacificamente individuato nella legge 1423/56 e
successive modifiche per il giudizio sulla pericolosità sociale e nella legge 575/65
quanto alla misura patrimoniale , non potendo trovare applicazione nel caso ,
ratione temporis , la disciplina del codice antimafia giusta la disciplina transitoria
dettata dall’art 117 del DLvo 159/11.
Del pari è di tutta evidenza che , quale che sia stato lo spunto utile a giustificare
la genesi della proposta , la decisione adottata riposa su elementi diversi da
quelli ricavabili dal processo per concorso in omicidio nel quale il ricorrente è
stato poi mandato assolto.
Infine , appare perfettamente conforme a norma il giudizio sulla attualità della
pericolosità , reso in virtù di valutazione

logiche ineccepibili , ancorate ad

incontrovertibili elementi in fatto tali da rendere sostanzialmente indifferente il
dato in forza al quale, nel caso , l’ultima delle condotte di reato riferibili al
ricorrente risalga al 2006.
7. Non meno infondati , ed anzi , in alcuni casi estranei ai profili di doglianza
consentiti dalla legge, sono i motivi afferenti la misura patrimoniale ( motivi 3, 5,
6 ).
7.1 E’ inammissibile la doglianza articolata con il terzo motivo di ricorso ,
afferente la richiesta di integrazione del contraddittorio in ragione della affermata
pretermissione della terza interessata Zavatarelli dal procedimento . Il
prevenuto, cui è stata ascritta la disponibilità sostanziale di utilità formalmente
riferite alla detta terza interessata ( dato questo peraltro neppure in linea con le

lasciare coerentemente pensare ad una immanenza della pericolosità sino ad

intestazioni formali emergenti dagli atti processuali), non è infatti legittimato a
rivendicare profili in rito ( oltre che sostanziali) esclusivamente inerenti la
posizione dei terzi interessati.
7.2 Guardando poi ai motivi cinque e sei, emerge subito con evidenza l’assoluta
inconferenza della questione legata alla affermata inadeguatezza strumentale del
giudizio di pericolosità , legata nella specie al profilo della abitualità nella
dedizione ai traffici delittuosi di cui alla legge 1423/56 , art 1 , nr 1 , rispetto alla

Come evidenziato da questa Corte ( su tutte si veda

Sez. U, Sentenza n. 13426

del 25/03/2010 , Rv. 246272) ” il rinvio enunciato dall’art. 19, comma primo,
della L. n. 152 del 1975 (disposizioni a tutela dell’ordine pubblico) non ha
carattere materiale o recettizio, ma è di ordine formale nel senso che, in difetto
di una espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme
successivamente interpolate nell’atto-fonte, in sostituzione, modificazione o
integrazione di quelle originarie; ne consegue che, accanto alle misure di
prevenzione personali, pure quelle patrimoniali del sequestro e della confisca
possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi
perché abitualmente dediti a traffici delittuosi, o perché vivono abitualmente anche solo in parte – con i proventi di attività delittuose, a prescindere dalla
tipologia dei reati in riferimento.
E’ poi pretestuosa la questione legata alla affermata distanza tra la pericolosità
sociale accertata e gli acquisti dei beni oggetto di confisca : i momenti
sintomatici della pericolosità sociale trovano appiglio in condotte delittuose già
emerse a far data dal 1986 , epoca certamente anteriore la data di acquisizione
delle utilità in discussione si che nella specie non occorre neppure richiamare il
costante orientamento espresso da questa Corte in punto alla sostanziale
indifferenza della anteriorità dell’acquisto rispetto all’emergere della pericolosità
sociale volta che si sia data dimostrazione di quest’ultima.
7.3 Gli ulteriori profili di doglianza involgono il tema della compiutezza della
motivazione sottesa alla decisione impugnata nonché della conformità a norma
delle valutazione operate dalla Corte distrettuale in relazione ai diversi temi posti
in discussione dalla difesa avuto riguardo alla disposta confisca . E
presuppongono dunque, in radice , per un verso la definizione stessa , in linea di
principio , del perimetro entro il quale deve ritenersi consentito il ricorso per
cassazione in materia di prevenzione; per altro verso l’individuazione dei tratti

misura patrimoniale adottata.

fondanti le argomentazioni seguite dai Giudici del merito al fine di meglio definire
ammissibilità e fondatezza dei rilievi sul punto articolati dal ricorrente .
7.3.1 Sul primo versante , va ribadito che l in linea di principio , nel procedimento
di prevenzione , il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell’art. 4, comma
II, legge 27 dicembre 1956 n.1423, richiamato dall’art. 3 ter, comma 2, legge n.
575/1965 , è ammesso soltanto per violazione di legge. Sono dunque escluse dal
novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 606,

lett.c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente,
integrante la violazione dell’obbligo – imposto dall’art. 4, comma 10 legge n.
1423/1956 – di provvedere con decreto motivato. Ne consegue che, in sede di
legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia
del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in
realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e
di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente
inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito,
oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano
talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare
oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis,
Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277).
. ,
Nulla di tutto ci o e dato riscontrare nella specie. La motivazione in
7.3.2
contestazione riposa su una disamina analitica di ciascuna delle utilità in
_
confisca; sulla puntuale individuaglione della data di acquisizione dei beni in
discussione nonché degli elementi destinati a ricondurre gli stessi nella
disponibilità del proposto; sulla compiuta valutazione dei supporti finanziari di
riferimento senza escludere le capacità dei terzi che avrebbero favorito gli
acquisti garantendo anche in parte il relativo supporto economico secondo le
prospettazioni difensive. Il tutto seguendo una linea argomentativa che non
presta il fianco in alcun modo a censure di completezza del motivare – essendo
state esaminate e superate le osservazioni critiche formulate dalla difesa in punto
di asserita liceità delle fonti di provenienza – e che si rileva essere perfettamente
conforme al dato normativo applicato ( il giudizio di congruità di cui all’art 2 ter
comma III divo 575/65).

comma 1, lett. e), cod.proc.pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della

E così ( cfr fl 25 del provvedimento impugnato ) con riferimento al cespite
acquistato nel 1998 in uno con la moglie , oggi formalmente in testa al figlio,la
Corte territoriale

lega l’acquisto ad un periodo in cui il ricorrente era già coinvolto in fatti
illeciti , sgombrando il campo dal possibile aiuto finanziario garantito dal

padre del ricorrente ed evidenziando al fine l’insostenibilità del peso del
mutuo contratto per l’acquisto nel periodo in questione risultando il nucleo
familiare di riferimento comunque priva di redditi adeguati oltre che , nel
periodo compreso tra il 1990 ed il 1992 coinvolto in altri investimenti
immobiliari che ancor più allargavano la forbice di tale incompatibilità

finanziaria;

evidenzia altresì la sostanziale inconferenza del riferimento alle
disponibilità reddituali del suocero , per la modestia degli introiti ricavabili
dalla relativa attività lavorativa , svilendo al contempo l’apporto garantito

dalla moglie in considerazione

della saltuarietà della prestazione

lavorativa riferibile alla stessa , non adeguatamente documentata peraltro;

da adeguato conto della storia ulteriore del cespite ( la quota formalmente
in testa al ricorrente viene attratta al fallimento dello stesso, e riacquistata
dalla Curatela tramite l’interposizione fittizia della convivente del Liria)

soffermandosi sulla fittizietà sia della intestazione del 50% acquistato dal
fallimento da parte della sua convivente Malik Halyna ( fittizietà valutata
attraverso il prisma della disponibilità finanziaria di questa , incompatibile
con l’acquisto , e dando peso alle stesse dichiarazioni del ricorrente che

affermava di aver fornito alla suddetta la provista necessaria e superando
la tesi della liceità di tali ultimi proventi , non documentata ) sia della
successiva intestazione al figlio ( al di la della capacità reddituale del figlio
si evidenzia che in linea con il meccanismo continuativo di trasposizione

del patrimonio immobiliare di riferimento in capo a quest’ultimo , gli
assegni indicati a pagamento non furono mai incassati).
Quanto poi ( si veda il foglio 29 ) all’immobile acquistato formalmente dai
suoceri nel 1992, assertivamente , nel ritenere della difesa , per aiutare figlia e

genero (i quali ultimi avevano comprato un appartamento occupato tanto da non
poterlo abitare) , la decisione in contestazione chiarisce come per più versi
l’acquisto era riferibile alla sfera patrimoniale del ricorrente sin dall’inizio ( era la
moglie ad essere controparte iniziale del preliminare; la provvista per l’acquisto

era incompatibile con le disponibilità finanziarie del suocero considerato l’estratto
contributivo in atti ) e definisce coerentemente inverosimile la tesi del
pagamento in contanti dei diversi importi frazionati del corrispettivo , legando
l’acquisto all’insorgere della pericolosità ed alla assenza di utili redditi per la
coppia Liria -Zavaterilli .
Viene approfondito e ritenuto non utile al fine anche il tema dell’evasione fiscale
rispetto alle disponibilità del suocero : ciò non perchè il terzo non possa provare

proposto e non il suocero , ma perché era ( ed è) assolutamente priva di
riferimenti specifici , già in appello ( come anche oggi nell’odierno ricorso ),
l’indicazione documentata di questi fondi frutto di evasione, solo genericamente
invocati siccome utilizzati . E vengono via via affrontati e ritenuti fittizi anche gli
ulteriori passaggi dai suoceri al cognato Minniti Francesco e da questi poi al figlio
del Liria ( pagina 35 ) .
7.4 Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le contestazioni sollevate in
ricorso dalla difesa e compendiate nei motivi V e VI tradiscono in definitiva e con
immediata evidenza diversi momenti di inammissìbilità .
Palesemente infondata è la denunzia legata ad un affermata ca= di vuoti
argomentativi, giacchè la decisione in questione contiene una risposta
sistematica ai rilievi in appello che impedisce in radice la possibilità di articolare
nella specie contestazioni , nei termini sopra riferiti, destinati a colpire la
compiutezza della motivazione adottata.
Il tema della riferibilità dei beni alla disponibilità sostanziale del proposto, poi,
non solo risulta superato da un tracciato argomentativo piuttosto dettagliato ma
finisce anche per intersecare a monte profili di inammissibilità radicale delle
doglianze critiche in oggetto laddove risultino sollevati rilievi di pertinenza
esclusiva dei soggetti terzi formalmente intestatari dei beni in questione.
Piuttosto ed in conclusione , le lagnanze formulate dalla difesa

altro non

rappresentano se non una reiterazione delle critiche sollevate con l’appello,
concretandosi in censure legate al portato logico della motivazione ed alle
valutazioni probatorie operate dai Giudici del merito che , in assenza di profili di
incongruenza tali da minare alla radice il portato argomentativo delle scelte
adottate impedendone la comprensione , qui neppure addotti con la dovuta
specificità , finiscono per porsi nel solco dei motivi non consentiti in ipotesi di
ricorso per cassazione in tema di misure di prevenzione.

la disponibilità di fondi sottratti al fisco , riguardando il giudizio di pericolosità il

8. Alla inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si liquida in
via equitativa in misura di euro 1000 .
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende .

Il Consigliere relatore

Il Presidente

Così deciso il 17 ottobre 2013

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