Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46476 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46476 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PREVETE GIOVANNI SABATO N. IL 07/08/1986
avverso la sentenza n. 4524/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
ti.N.tu,`, à( khe-Ei,O
che ha concluso per
JJJ trak t,reeo

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/11/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1.

Con sentenza del 26.11.2012 la Corte di appello di Milano – a seguito di
gravame interposto dall’imputato PREVETE Giovanni Sabato avverso la
sentenza emessa il 20.3.2009 dal Tribunale di Milano – in parziale

rideterminando la pena inflitta

in relazione alla affermata responsabilità

per i reati di violenza e miimaccia a p.u. ed altro , correggendo l’erroneo
dispositivo della sentenza in cui era indicata la concessione dei doppi
benefici.
2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo:

2.1. manifesta contraddittorietà ed illogicità della sentenza in ordine alla
ritenuta inaffidabilità della testimonianza del teste a discarico COSMA,
non essendo sufficiente l’inesistente con l’imputato.;
come pure in ordine alle dichiarazioni rese dagli operanti, in
contraddizione tra loro sulla fuga del FLOREAN ed alle modalità della
colluttazione tra il PREVETE ed il GRASSANO.
2.2. inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 336 e 337 c.p.
e manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione in quanto se
come afferma la sentenza l’azione è unica si sarebbe integrato solo il
reato di cui all’art. 337 c.p. e non anche quello di cui all’art. 336 c.p..
2.3. inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento
alla scriminante di cui all’art. 4 d.lgt. n. 288 del 1944 in relazione a tutti i
reati ascritti per la legittima reazione posta in essere dall’imputato ad un
atto del tutto arbitrario posto in essere dal pubblico ufficiale.
2.4. inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la denegata
concessione delle attenuanti generiche erroneamente giustificata sulla
base della condotta processuale ancorata alla introduzione di un teste
falso a difesa dello stesso imputato.
3.
4.

Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile in quanto, lungi dall’attaccare effettivi
vizi della motivazione, ripropone questioni di fatto attinenti alla
valutazione della attendibilità del teste a discarico ed alla ricostruzione
della vicenda attraverso la parcellizzata considerazione delle dichiarazioni
dei testimoni, in presenza di una motivazione logica e priva di vizi che rifacendosi alla prima sentenza – ha ricostruito i fatti sulla base delle
1

riforma dichiarava n.d.p. in ordine al capo D) per prescrizione,

convergenti e chiare deposizioni degli operanti aggrediti dall’imputato in compagnia del FLORIAN che si intendeva controllare – prima
verbalmente, poi – dopo aver incitato il FLORIAN a scappare e visto il
tentativo del GRASSANO di inseguirlo – fisicamente afferrando il
GRASSANO per l’avambraccio e strattonandolo. Non pago, anche dopo il
successivo intervento di altri operanti l’imputato profferiva minacce al
GRASSANO, al quale era diagnosticata una « contusione avambraccio

convivente del padre dell’imputato, non venivano ritenute idonee ad
inficiare la ricostruzione degli operanti in ragione della loro natura
mendace per la implausibilità della sua presenza sul posto, peraltro
indipendente da quella del figliastro. Del tutto privo di fondamento era
l’asserito sanguinamento da una mano del PREVETE provocata dalla
stretta del vigile.
5. Alle doglianze in appello la Corte territoriale ha dato completa e logica
risposta ritenendo irrilevante il fatto che il GRASSANO fosse sceso
velocemente dalla vettura, comportamento del tutto logico posto che
aveva avvistato il soggetto che si era precedentemente sottratto con la
fuga ad un controllo precedente; come pure insussistenti le pretese
discrasie fra le dichiarazioni dei due operanti, dovendosi considerare
effettivamente avvenuta la fuga del rumeno, favorita dalla condotta
oppositiva dell’imputato, rispetto alla quale irrilevante è la modalità di
apprensione del GRASSANO.
6.

Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

6.1. La Corte, sul rilievo della contestualità delle minacce e della condotta
fisica oppositiva ha ritenuto assorbito nel capo A) art. 336 c.p. quello sub
B) art. 337 c.p.. La decisione è del tutto corretta in ragione della
ineccepibile valutazione in fatto in ordine alla detta contestualità
realizzatasi mentre il vigile cercava di procedere all’atto di ufficio
consistente nel controllo del FLORIAN.
7.

Il terzo motivo è inammissibile per genericità, limitandosi la difesa a
riproporre la tesi della esistenza di atti arbitrari motivatamente esclusi
dalla prima decisione, sul punto confermata dalla sentenza gravata.

8.

Il quarto motivo è inammissibilmente posto in questa sede criticando la
legittima e logica motivazione che ha negato le attenuanti generiche non
solo in relazione alla condotta processuale ma anche ai numerosi e gravi
precedenti e pendenze dell’imputato.

2

sinistro» guaribile in tre gg. s.c.. Le dichiarazioni della teste COSMA,

9. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 12.11.2013.

delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della

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