Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46476 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 46476 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ASCIOTI COSIMO N. IL 15/09/1978
avverso l’ordinanza n. 106/2014 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 22/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 06/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Alberto Carlino, conclude chiedendo il
rigetto del ricorso
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Armando Gerace, il quale chiede l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO

pronunciata dalla Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, in data 22 dicembre 2014,
in sede di appello avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale collegiale di Locri, in data 3
gennaio 2014, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura
cautelare della custodia in carcere, con quella degli arresti domiciliari, richiesta in
applicazione del disposto dell’articolo 275, quarto comma, del codice di rito.
2. La difesa aveva richiesto la sostituzione della misura custodiale massima con quella
degli arresti domiciliari sul presupposto dell’assoluta impossibilità della moglie del
prevenuto, Commisso Maria Teresa, di apprestare le adeguate cure ai figli minori di anni
sei, documentando l’esistenza di un disturbo dell’adattamento, con ansia ed umore
depresso misti, ai quali si sarebbe aggiunta, di recente, l’insorgenza di un adenoma
ipofisario idoneo a determinare un aggravamento della patologia psichiatrica.
3. Il Tribunale di Locri aveva rigettato la richiesta rilevando che analoga istanza era già
stata rigettata dal Tribunale in data 30 luglio 2012 e rilevando che non sussisteva
l’assoluta impossibilità della madre di prendersi cura della prole, ricorrendo l’ipotesi di
generica inadeguatezza a svolgere il ruolo di genitore in maniera idonea.
4. Con ordinanza del 17 luglio 2014 il Tribunale del Riesame conferiva l’incarico peritale al
fine di verificare la compatibilità delle condizioni di salute della Commisso e, all’esito del
deposito della relazione, rigettava l’istanza.
5. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’indagato lamentando:

mancanza di motivazione e violazione dell’articolo 275, quarto comma codice di rito e
mancata valutazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza;

mancata motivazione in ordine alla rilevanza del decorso del er

e ai fini della

sussistenza delle esigenze cautelari.
6. Con memoria depositata il 29 aprile 2015 il difensore insiste per l’incapacità della
moglie dell’indagato di accudire i figli, con particolare riferimento alla menomata
capacità di vigilanza e per l’assenza di supporti familiari di fatto, menzionati anche dal
consulente; con riferimento all’ulteriore doglianza, ribadisce che essendo venuta meno
l’attualità della pericolosità per la rescissione del vincolo associativo, il Tribunale

1. Il difensore di Ascioti Cosimo propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza

avrebbe dovuto valutare la persistenza delle esigenze cautelari e operare il doveroso
bilanciamento tra la pericolosità soggettiva e le ragioni di ordine pubblico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata non merita censura.
1. Con il primo articolato motivo la difesa lamenta la mancanza di motivazione sui punti

mancata valutazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, evidenziando che
il Tribunale non avrebbe preso in adeguata considerazione l’elemento nuovo, costituito
dall’annullamento dell’imputazione per il reato di associazione finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti. In secondo luogo, non avrebbe valutato i principi
giurisprudenziali in tema di proporzionalità della misura ai sensi dell’articolo 275,
secondo comma del codice di rito, spettando al giudice il compito di bilanciare le
esigenze di difesa processuale con quelle relative alla situazione personale
dell’indagato. Infine, non sarebbero state prese in esame le reali condizioni di salute
della moglie dell’indagato, Commisso Maria Teresa ed il suo spiccato disagio, da
valutare unitamente all’assenza di altri parenti.
2. Con il secondo motivo la difesa lamenta l’assenza di motivazione riguardo alla rilevanza
del tempo trascorso dalla commissione del reato che comporta, secondo il costante
orientamento della giurisprudenza, un proporzionale affievolimento delle esigenze di
cautela.
3. I motivi possono essere trattati congiuntamente poiché per entrambi si pone una
precisazione preliminare tesa a definire l’ambito di valutazione del giudice dell’appello ai
sensi dell’articolo 310 del codice di rito, che è limitato ai motivi posti a sostegno della
richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, con quella degli
arresti domiciliari e che, come emerge dalle risultanze processuali, riguardava
esclusivamente l’ambito di applicazione dell’articolo 275, quarto comma del codice di
rito, con specifico riferimento alla prospettata impossibilità del coniuge dell’indagato di
prendersi cura della prole infraseienne. Ciò si desume dal contenuto del ricorso ex art.
310 c.p.p. del 31 gennaio 2014 che attiene soltanto al profilo della impossibilità, da
parte della Commisso, di accudire adeguatamente i figli minori.
4. Sulla base di tali valutazioni esulano dall’esame del Tribunale, quindi dalla verifica di
questa Corte di legittimità, le altre considerazioni che riguardano la persistenza delle
esigenze cautelari in capo all’indagato (e quindi la rilevanza del decorso del tempo dalla
commissione del reato) e la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (e, quindi, la
dedotta e non documentata esclusione dell’imputazione per reato associativo).

fondamentali della decisione, la violazione dell’articolo 275, quarto comma c.p.p. e la

5. Sulla base di tali premesse il ricorso non può trovare accoglimento. Come rilevato in
premessa il Tribunale del Riesame ha conferito specifico incarico peritale al fine di
verificare le condizioni di salute di Commisso Maria Teresa ed ha esaminato il contenuto
della memoria, da ultimo depositata all’udienza di discussione dalla difesa dell’indagato,
con la quale si evidenziavano presunte incongruenze dell’elaborato peritale
aggiungendo, altresì, considerazioni nuove estranee all’oggetto dell’istanza e relative
alla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari relative alla posizione di

6. Con motivazione aderente alle risultanze processuali il Tribunale ha evidenziato che
dall’elaborato peritale emergeva l’insussistenza di una situazione di assoluta
incompatibilità del coniuge del ricorrente, poiché lo stato di salute della periziata
consisteva in un disagio situazionale spiccato, che avrebbe innescato un quadro di
sofferenza relativa, senza intaccare le capacità di funzionamento relazionale, di critica e
di giudizio, oltre che quelle di condotta. Ciò condivisibilmente consentiva al perito e, con
specifica motivazione, anche al Tribunale, di concludere ritenendo che la Commisso
“poteva rispondere sufficientemente alle richieste del suo essere madre”. Sulla base di
tali elementi appare condivisibile la conclusione del giudice di merito che ha ritenuto
infondate le doglianze difensive in ordine alle presunte incongruenze dell’elaborato
peritale poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, dallo stesso emerge
che il consulente ha preso in considerazione l’intera documentazione sanitaria
concludendo nei termini indicati in premessa.
7. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. c.p.p.
Così deciso il 6/05/2015

Ascioti.

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