Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46475 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46475 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZAMBELLI DIEGO N. IL 19/11/1979
avverso la sentenza n. 684/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
30/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMEN) DOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VA-gta) -Pt lt.3e,f,myty.
oleft
che ha concluso per2a, ■ ~Lit,w5ht

Udito, per layírte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. Yt,‘,11,22.
c..sx-R., Jun …beck WL. Le ex, U0

Data Udienza: 06/11/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Zambelli Diego ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore
contro la sentenza indicata in epigrafe, che, escludendo la
contestata recidiva e rideterminando in misura inferiore la pena
inflitta ha confermato la decisione con la quale il giudice di
primo grado lo ha dichiarato colpevole dei reati di cui agli

una moto in stato di ebbrezza e per avere minacciato i vigili
urbani intervenuti sul posto per rilevare l’incidente da lui
provocato, con le espressioni “bifolchi_ potete fare solo i
vigili sfigati_ le spacco la faccia, vieni qui dietro, ti faccio
vedere io, quella puttana”, per indurli ad omettere la
verbalizzazione di competenza, e condannato alla pena di
giustizia oltre alla sospensione della patente di guida e alla
confisca del mezzo.

A sostegno della richiesta di annullamento della decisione, il
ricorrente articola due motivi.
Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art.186 c.d.s.,
come modificato dalla legge 20/7/2010 e censura l’errore del
giudice di merito nell’avere omesso di individuare e applicare la
norma incriminatrice più favorevole con riferimento alla
disciplina complessiva risultante dalle norme precettive e
sanzionatorie.
Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art.336 cp e la
corretta qualificazione giuridica del fatto, che andava
inquadrato nell’ipotesi criminosa ex art.341bis cp., non essendo
ravvisabile nelle espressioni pronunciate dall’imputato

il

requisito della minaccia, idonea a indurre i verbalizzanti ad
omettere l’atto di ufficio, tenuto anche conto dello stato di
alterazione in cui furono pronunciate e all’assenza di alterchi
tra i vigili e lo Zambelli, come riferito dai carabinieri
intervenuti sul posto.

art.186/2bis c.d.s e 336 cp., per avere circolato alla guida di

Il ricorso è inammissibile.
La censura di cui al primo motivo è manifestamente infondata e su
di essa ha già risposto il giudice del gravame, richiamando e
facendolo proprio l’iter argomentativo, percorso dal giudice di
primo grado, secondo cui la nuova fattispecie criminosa ex
art.186 lett.c) cod.strad. come modificata dalla legge

quella in precedenza prevista, e prevede la confisca
amministrativa del veicolo, laddove in precedenza era da
considerarsi sanzione penale accessoria. Di conseguenza ha
applicato la vecchia disciplina normativa, correttamente ritenuta
più favorevole, quoad poenam, in linea con la consolidata
giurisprudenza di questa Corte, la quale in materia di
successione di leggi penali nel tempo ha chiarito che, una volta
individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il
giudice deve applicare questa nella sua integralità, senza poter
combinare un frammento normativo di una legge e un frammento
normativo dell’altra legge, secondo il criterio del favor rei, in
quanto verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere
intertemporale non prevista dal legislatore, in tal modo violando
il principio di legalità (Cass.4/6/2004 n.36757 Rv.228967).

Il secondo motivo introduce una doglianza non consentita, volta,
come esso appare, a sollecitare, sotto l’apparenza della non
corretta qualificazione giuridica del fatto, una valutazione del
fatto e della minaccia, quest’ultima resa evidente dalla
espressione “le spacco la faccia”, rivolta al verbalizzante di
sesso femminile, apostrofandola come “puttana”, e in tal modo
intimidendola, alternativa a quella corr5ettamente compiuta dai
giudici del merito.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento

3

n.120/2010, stabilisce una pena (arresto e ammenda) superiore a

in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di C 1.000,00.

P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in

Così deciso in Roma 6/11/2013

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IlIsidls te
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favore della cassa delle ammende.

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