Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46475 del 06/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 46475 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NASONE ANTONINO N. IL 28/07/1981
avverso la sentenza n. 45896/2014 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 29/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Alberto Cardino, conclude chiedendo
l’accoglimento dell’istanza di correzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 29 gennaio 2015 questa Corte di cassazione, Quinta Sezione
Penale, ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di Nasone Antonino avverso
l’ordinanza in data 23 maggio 2014 del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva

pronunciare, nel dispositivo letto al termine dell’udienza, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, come previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc.
pen. Tale lacuna ha determinato l’iscrizione, di ufficio, dell’attuale procedimento di
correzione materiale, al quale si può fare ricorso allorché l’errore materiale incide su
elementi della pronuncia estranei al “thema decidendum” e conseguenti alla stessa, per
dettato legislativo, non implicante alcuna discrezionalità da parte del giudice.
2. In tema di statuizioni accessorie previste dall’art. 616 cod. proc. pen., in caso di ricorso
per cassazione dichiarato inammissibile o respinto, deve essere fatta una distinzione: la
norma impone soltanto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, la quale è sottratta alla discrezionalità del giudice e, ove omessa, è
emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale previsto dall’art. 130
cod. proc. pen.; la stessa norma, invece, non dispone come necessario effetto della
dichiarazione d’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione
pecuniaria a favore della cassa delle ammende, poiché la Corte costituzionale, con
sentenza n. 186 del 13/06/2000, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 616 cod. proc. pen.
“nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso d’inammissibilità del
ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a
carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità”; e, in ogni caso, la determinazione
dell’importo della sanzione da applicare, tra il minimo (euro 258) e il massimo (euro
2.065) previsti, è rimessa alla scelta della Corte.
3. Ne discende, nel caso in esame di ricorso dichiarato rigettato senza l’inserimento nel
dispositivo letto in udienza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che risulta invece presente nella motivazione non contestuale e nel
dispositivo del provvedimento, depositato il 30 marzo 2015, la sentenza deve essere
emendata riguardo all’omessa condanna alle spese processuali, quale effetto ex lege
della pronuncia.
P.Q.M.

rigettato la richiesta di riesame avanzata dallo stesso Nasone, omettendo di

Dispone correggersi il dispositivo, letto in udienza, della sentenza n. 128/2015, emesso dalla
Quinta Sezione Penale di questa Corte, in data 29 gennaio 2015, nei confronti di Nasone
Antonino, nel senso che, dopo le parole “rigetta il ricorso”, debbono leggersi le parole “e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali”.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito.

Così deciso il 6/05/2015

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