Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46474 del 06/11/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46474 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SULIS SIMONE N. IL 08/09/1985
avverso la sentenza n. 8/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
17/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tek9 ,04-4U) ebb-ctut,
che ha concluso per
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Udito, per la jarte civile, l’Avv
Udit i dife sor Avv.
Data Udienza: 06/11/2013
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I
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Sulis Simone ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore
contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la
decisione con la quale il giudice di primo grado a seguito di
giudizio abbreviato lo aveva condannato alla pena di mesi otto di
reclusione, previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti
reato di resistenza, lesioni personali aggravate e guida senza
patente, per avere, circolando alla guida di un motoveicolo senza
essere in possesso della patente di guida e in violazione di
varie norme del codice della strada, usato violenza nei confronti
degli operanti, i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, lo
avevano fermato e stavano procedendo al sequestro del mezzo,
spintonando l’agente Casula e provocando lesioni all’agente
Pinna.
A sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata
decisione il ricorrente ne denuncia la violazione della legge
penale e processuale e il vizio di motivazione in riferimento al
giudizio di comparazione tra le concesse generiche e la recidiva,
contestata come semplice nel capo di imputazione, formulato dal
P.M. ma precisata come aggravata ex art.99/4 cp. solo a seguito
dell’ammissione dell’imputato al giudizio abbreviato non
condizionato.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della
doglianza proposta.
Ed invero la specificazione della recidiva è avvenuta alla
presenza del difensore, che nulla ha eccepito al riguardo né
all’atto dell’intervento del P.M., né nei motivi di appello, per
cui la nullità deve ritenersi sanata ai sensi e per gli affetti
di cui all’art.182/2 cpp..
2
generiche e recidiva contestata, siccome ritenuto colpevole del
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di E 1.000,00.
P.
Q
M.
pagamento delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 6/11/2013
Il
esiglete
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al