Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46473 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46473 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

Data Udienza: 06/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RICCIARDI GIUSEPPE N. IL 02/05/1946
avverso la sentenza n. 10056/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
,sai1ue_Lcr.,-che ha concluso per» Li

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Ricciardi Giuseppe ricorre per cassazione a mezzo del suo
difensore contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha
confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado lo
aveva condannato alla pena di giustizia, siccome ritenuto
colpevole dei reati di resistenza e lesioni personali aggravate

ufficiale ex art.341/bis cp..

Secondo l’accusa l’imputato nel corso di un controllo, che i
carabinieri stavano eseguendo a carico di una autovettura in
prova, condotta dal suo dipendente, Tolberiu Vasile, priva della
targa di prova, interveniva a favore di quest’ultimo, e
nonostante l’invito a non intromettersi, dapprima strappava dalle
mani del Maresciallo Scipioni Valentina la carta di circolazione
e poi nonostante l’invito a restituirla, se ne impossessava,
accusando gli operanti dell’abuso commesso nella convinzione che
per le persone autorizzate alla circolazione di veicoli in prova
non sussistesse l’obbligo di esibire la carta di circolazione;
quindi, allontanatosi con il documento, seguito da detto
Maresciallo, che lo tratteneva per la giacca, per ottenere la
restituzione del documento, si girava repentinamente,
scaraventandolo contro la ringhiera del’adiacente marciapiede e
successivamente si scagliava contro il milite Consoli, nel
frattempo intervenuto, ingaggiando con costui una violenta
colluttazione, dalla quale il predetto riportava lesioni al
volto.

A sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata
decisione il ricorrente pone tre motivi, con i quali denuncia
violazione di legge e difetto di motivazione, testualmente
rilevabile in riferimento alla valutazione del compendio
probatorio circa le lesioni riportate dal Maresciallo Scipioni

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ex artt.337-582,585 cp., nonché del reato di oltraggio a pubblico

Valentina, il cui intervento era stato dettato unicamente da un
risentimento di costei nei confronti dell’imputato a seguito del
rifiuto di restituire la carta di circolazione, e le cui lesioni
risultavano inconciliabili con la dinamica del fatto, con le
risultanze della stessa certificazione sanitaria, che attestavano
solo lesioni alla parte anteriore e non alla schiena e con le
consulenze medico-legali di parte, nonché circa la scriminante

deposizione di un teste oculare, il Tolbariu, della cui
attendibilità non era dato dubitare.
Quindi con una ponderosa memoria, depositata in data 17/10/2013
la difesa insiste sui motivi esposti, passando in rassegna tutte
le nullità, che a suo avviso inficiavano la sentenza impugnata,
ripercorrendo la dinamica della vicenda e le innumerevoli
discrasie e incongruenze sui vari punti messi in discussione, non
mancando di richiamare le norme che disciplinano i poteri della
polizia giudiziaria e i principi affermati in materia dalla
giurisprudenza di legittimità.

Nonostante lo sforzo profuso nel ricorso e nella memoria
aggiuntiva il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi
non consentiti oltre che manifestamente infondati.

Ricorda anzitutto il collegio che questa Corte ha più volte
chiarito che l’esimente della reazione agli atti arbitrari del
pubblico ufficiale è integrata ogni qual volta la condotta di
quest’ultimo, per lo sviamento dell’esercizio di autorità
rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le
modalità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non
essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza
dell’illiceità della propria condotta diretta a commettere un
arbitrio in danno del privato (ex plurimis Cass.Sez.VI 13/129/2/2012 n.7928 Rv.252175; 9/2-9/3/2004 n.10773 Rv.227991).

3

dell’atto arbitrario, di cui vi era prova in atti attraverso la

Nel caso in esame i giudici del merito, adeguandosi al suddetto
principio, hanno dato conto con puntuale e adeguato apparato
argomentativo della legittimità dell’operato dei Carabinieri,
enunciando analiticamente gli elementi e le circostanze di fatto
convergenti e rilevanti a tal fine alla stregua del verbale di
arresto, delle deposizioni dei verbalizzanti e dell’acquisita
documentazione sanitaria.

che fosse stata esposta la targa di prova – circostanza questa
neppure contestata dalla difesa – onde non può invocarsi, come ha
fatto la difesa, la norma di cui all’art.1 DPR 24/11/2001 n.274,
che esonera le persone autorizzate alla circolazione dei veicoli
in prova dalla esibizione della carta di circolazione. Legittima
è stata quindi la richiesta della carta di circolazione, in
quanto rientra nelle piene facoltà delle forze di polizia, che
operano controlli su strade, accertare la regolarità dei
documenti relativi all’autovettura fermata. Nessun atteggiamento
pretestuoso pertanto può essere addebitato al Mar.Scipione sia
nel momento della richiesta di esibizione della carta di
circolazione, sia nel momento in cui, vistasi sottratta
dall’imputato il documento, trattenne per la spalla costui, che
cercava di allontanarsi portando con se il documento medesimo.
Quanto alla reazione violenta e alle conseguenti lesioni
personali inferte ai due verbalizzanti, la ricostruzione dei
fatti è fondata sulle univoche deposizioni delle persone offese,
riscontrate dai verbali di arresto e dai rispettivi referti
medici, e il tentativo della difesa di accreditare una versione
‘dei fatti incompatibile con i risultati del referto medico,
riguardanti le lesioni riportate dal Mr.Scipioni, ha già
costituito oggetto di disamina da parte del giudice di primo
grado – puntualmente richiamata e fatta propria dal giudice del
gravame – e correttamente ritenuto inconferente sul rilievo,
pienamente condivisibile, che la mancata refertazione delle
lesioni alla schiena non smentisse l’aggressione subita e tutte
le relative conseguenze, giacché confermate dallo stato dei

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Da tali atti emerge inconfutabilmente che l’auto viaggiava senza

luoghi, come emergenti dalla foto del luogo, che evidenziavano la
presenza della ringhiera, contro la quale la Scipioni fu spinta
dal Ricciardi.
La motivazione della sentenza impugnata appare dunque, anche in
punto di valutazione della prova a discarico, fornita dal teste
Tolbariu – non del tutto estraneo ai fatti, quale dipendente
dell’imputato, sorpreso alla guida del mezzo -, insindacabile in

interne contraddizioni e tenuto conto che in definitiva il
ricorrente si è limitato a sollecitare un non consentito riesame
del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di e 1.000,00, nonché alla rifusione
delle spese processuali sostenute dalla parti civili, che si
liquidano come da dispositivo.

P.

Q.

m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di

1.000,00 in

favore della cassa delle ammende. Lo condanna altresì alla
rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili,
che liquida complessivamente in
Così deciso in Roma 6/11/2013

I

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