Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46471 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46471 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DANDREA BRUNO N. IL 12/09/1964
avverso la sentenza n. 152/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del
06/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tei14 fo-4-11G– Ce4411-tt
che ha concluso per Le,
cfb–xisP.

Udito, per l arte civile, l’Avv
Uditi di nsor Avv.

Data Udienza: 06/11/2013

c

‘ Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Dandrea Bruno ricorre personalmente per cassazione contro la
sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione con
la quale il giudice di primo grado lo aveva dichiarato colpevole
dei reati ex artt.337 e 635/2-625 n.7 cp. e condannato alla pena

Nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento
dell’impugnata decisione il ricorrente denuncia la violazione
del diritto di difesa in riferimento alla notifica del decreto di
citazione a giudizio, avvenuta presso il difensore, alla stregua
di una elezione di domicilio, contenuta nel verbale di
identificazione ex art.349 cpp., da ritenersi inesistente, perché
privo della sottoscrizione dell’interessato.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
A

prescindere

dal

principio,

ormai

consolidato

nella

giurisprudenza di questa Corte, per cui il rifiuto dello
interessato di sottoscrivere il verbale di elezione o
dichiarazione di domicilio comporta l’invalidità dell’atto solo
quando venga espressamente riferito al disconoscimento della
corrispondenza tra la dichiarazione compiuta e il verbale
medesimo, oppure ad una sopravvenuta contraria volontà
dell’interessato, (Cass.Sez.V 1/7-1/10/2010 n.35506 Rv.248497),
il che non è nel caso in esame, sta però di fatto che,
trattandosi di una nullità a regime intermedio, essa è sanata,
non risultando né eccepita ai sensi dell’art.182/2 cpp., né
dedotta nei motivi di appello.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di E 1.000,00.

2

di giustizia,

P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 6/11/2013
siglie e est.

Il P esident

Il

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