Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46469 del 06/11/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46469 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIGLIOTTI LUIGI ALDO N. IL 07/02/1954
avverso la sentenza n. 130/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 02/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA
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Udito il Procuratore Qienerale in ersona del Dott. CA.,c1p
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che ha concluso per r
Udito, per la p e civile, l’Avv
Udit i dife sor Avv.
Data Udienza: 06/11/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di
Catanzaro in parziale riforma della sentenza di condanna del
giudice di primo grado per i reati di cui agli artt.650 cp (capo
a) e 337 cp. (capo b), assolveva perché il fatto non sussiste
Gigliotti Luigi Aldo dal primo reato e rideterminava la pena per
Si contestava all’imputato di non avere ottemperato all’ordinanza
del Sindaco, con la quale si intimava al Gigliotti, persona
pericolosa, siccome sottoposto a misura di prevenzione personale,
di alienare due casi di razza “rottweiler”, a lui appartenenti,
ritenuta pericolosa dal Ministero della Salute con O.M.
12/12/2006), nonchè di avere usato minaccia agli operanti, mentre
procedevano all’esecuzione dell’ordinanza e al sequestro dei
cani, per opporsi all’atto di ufficio in corso.
Contro tale decisione ricorre l’imputato a mezzo del suo
difensore, il quale con un primo motivo ne denuncia la nullità
per violazione di legge e difetto di motivazione, censurando la
contraddittorietà dell’operato del giudice del gravame, il quale,
dopo avere riconosciuto che l’atto amministrativo emesso in data
24/10/2007 era illegittimo, perché successivamente revocato dallo
stesso Ministero della Salute, non aveva poi riconosciuto la
scriminante dell’atto arbitrario ex art.4 D.Lgt. 14/9/1944 n.288
in riferimento al reato di resistenza.
Con un secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in
riferimento al giudizio di comparazione tra le concesse generiche
e la recidiva, che i giudici del merito avevano erroneamente
limitato alla sola equivalenza.
Il ricorso non ha fondamento e va pertanto rigettato.
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il secondo reato, confermando nel resto.
Ed
invero
nessuna
contraddizione
è
dato
cogliere
tra
l’assoluzione dell’imputato dal reato di cui all’art.650 cp e la
condanna per il reato di resistenza.
E’ pur vero che l’ordinanza in questione, con la quale si
ingiungeva all’imputato, persona pericolosa, perché sottoposta a
misura di prevenzione, di provvedere con effetto immediato
all’alienazione dei suoi due cani di razza Rottweiller in forza
di un provvedimento ministeriale che aveva inserito i cani di
inibiti a persone soggette a misura di prevenzione o di sicurezza
personale, è divenuta illegittima a seguito di un postumo
provvedimento della medesima autorità ministeriale, che ha
regolato diversamente la materia; tuttavia al momento del fatto
quella ordinanza era ancora assistita da una presunzione di
legittimità e quindi pienamente valida ed efficace da parte dei
vigili urbani, che nel porla in esecuzione, stavano compiendo un
atto del proprio ufficio.
Corretta quindi è la conclusione dei giudici del merito, i quali
hanno ravvisato tutti gli elementi necessari per ritenere che il
Gigliotti si fosse reso responsabile del reato di cui all’art.337
cp., in presenza della non contestata violenza, respingendo la
tesi difensiva dell’arbitrarietà dell’atto, in linea con la
consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo la
quale l’esimente de qua è integrata solo quando la condotta del
pubblico ufficiale, per lo sviamento dell’esercizio di autorità
rispetto allo scopo, per cui la stessa è stata conferita o per le
modalità di attuazione, risulti oggettivamente illegittima, non
essendo di contro necessario che l’agente si rappresenti
l’illiceità del proprio fare e agisca con la volontà di
commettere un arbitrio in danno del privato (ex multis
Cass.Sez.VI 13/1-29/2/2012 n.7928 Rv.252175).
Difetta di specificità poi la seconda censura, oltre che non
consentita, laddove pone in discussione la congruità della pena,
a fronte di una motivazione che giustifica adeguatamente il
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quella razza nell’elenco dei cani a rischio di aggressività,
trattamento
sanzionatorio,
riservato
al
prevenuto
e
in
particolare il giudizio di sola equivalenza tra le generiche e la
contestata recidiva
Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma 6/11/2013
Il Co
gliere e t.
Il P side e
pagamento delle spese processuali.